Accedi a LexEureka

Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Impugnazione di atti amministrativi che si fondino su una pluralità di ragioni. Riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado. Ritualità della notificazione degli atti amministrativi. Oggettiva incompatibilità tra un'area su cui esistono usi civici e l’impiego di tale area in modo esclusivo al fine installarvi manufatti edilizi. Legittimità dell'ordine di demolizione di abuso edilizio che sia notificato al responsabile dell'abuso e non anche al proprietario dell'area
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 28 giugno 2013, n. 03528

Principio

1. Impugnazione di atti amministrativi che si fondino su una pluralità di ragioni.
Se l’atto amministrativo con cui viene rigettata un’istanza formulata da un privato è legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti per difetto di interesse le censure formulate dal privato avverso le altre ragioni opposte dall'autorità emanante a rigetto della sua istanza (da ultimo, Cons. Stato, IV, 5 febbraio 2013, 694).

2. Riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
L’art. 101 Cod. proc. amm. prevede che le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, per evitare che si intendano rinunciate, devono essere espressamente riproposte nell’atto di appello. Non è sufficiente, per soddisfare il principio di specificità di motivi di appello, il mero e generico richiamo ai motivi di primo grado senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2012, n. 6684; Cons. Stato, VI, 10 aprile 2012, n. 2060). Ciò vale soprattutto in presenza di fattispecie, in cui al generico richiamo alle censure di primo grado segue poi un riferimento a specifici motivi. Tali omissioni non possono essere ritualmente sanate, al fine di salvaguardare il rispetto dei termini perentori per proporre appello, mediante la specificazione dei motivi nelle memorie illustrative depositate nell’imminenza dell’udienza pubblica.

3. Ritualità della notificazione degli atti amministrativi.
3.1. In tema di notifica di un atto amministrativo, non rileva l’errore nel nome del destinatario della notificazione, laddove si tratti di un mero errore materiale non idoneo a creare, in assenza di altre indicazioni, confusione in ordine alla individuazione dell’effettivo destinatario (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 22 gennaio 2013, n. 22).
3.2. In tema di notificazione degli atti amministrativi, trova applicazione l’art. 139, secondo comma, Cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio amministrativo, il quale stabilisce che, quando non è possibile effettuare la notifica in mani proprie ovvero nel Comune di residenza, «l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto» ad una persona «addetta» all’«ufficio o all’azienda». Affinché tale notificazione sia regolare è sufficiente che «esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto» (Cass., I, 17 dicembre 2007, n. 26572). La prova della mancanza di tale rapporto spetta alla parte che ne eccepisce l’irregolarità (Cons. Stato, VI, 23 febbraio 2012, n. 1034).

4. Sull'oggettiva incompatibilità tra un'area su cui esistono usi civici e l’impiego di tale area in modo esclusivo al fine installarvi manufatti edilizi.
Il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica (in quanto i componenti della collettività ne usufruiscono uti cives) volto ad assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti (Cons. Stato, VI, 6 marzo 2003, n. 1247). Ne consegue che un tale beneficio non può essere assicurato se si consente l’impiego dell’area per la realizzazione di un complesso immobiliare. In altri termini, esiste una oggettiva incompatibilità tra l’impiego esclusivo dell’area occupata da manufatti e l’esistenza di determinati usi civici sull’area stessa.

5. Sulla legittimità dell'ordine di demolizione di abuso edilizio che sia notificato al responsabile dell'abuso e non anche al proprietario dell'area.
5.1. L’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 imponeva l’obbligo di demolizione in capo al responsabile dell’abuso al quale la relativa ordinanza andava notificata. In caso di inottemperanza si poteva acquisire il bene al patrimonio pubblico. Il successivo comma 3 prevedeva che «l’accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (…)previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente» (si v., ora, art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»).
5.2. La notificazione dell’ordine di demolizione soltanto al responsabile dell’abuso è conforme alla disciplina dell'art. 7, comma 3, legge n. 47/1985. L’attuazione dell’ordine di acquisizione presuppone, invece, la previa notificazione anche al proprietario dell’area.

Cons. St., Sez. 6, 28 giugno 2013, n. 03528
Caricamento in corso