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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità successivamente all'irrogazione della sanzione demolitoria. Motivazione della sanzione demolitiva di abusi edilizi e giusto procedimento. Sulla necessità del previo rilascio del permesso di costruire per opere comportanti aumenti di volumetria o modifica della sagoma. Sanabilità ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 di interventi edilizi comportanti alterazione delle volumetrie e della sagoma di preesistente edificio sottoposto a vincolo ambientale. Motivazione della contestazione di violazione del vincolo ambientale
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 24 giugno 2013, parere n. 02935

Principio

1. Conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità successivamente all'irrogazione della sanzione demolitoria.
Ove l’istanza di sanatoria di opere abusive sia successiva all’ordinanza di demolizione, conseguentemente detta domanda, ai sensi dell'art. 36 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, incide unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione il provvedimento prima che sia concluso il procedimento di accertamento della conformità delle opere alla disciplina urbanistica ed edilizia, ma non può essere invocata come motivo d’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.

2. Motivazione della sanzione demolitiva di abusi edilizi e giusto procedimento.
2.1. Il provvedimento di demolizione dell’abuso edilizio rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente evidenziare le opere abusive e le norme violate.
2.2. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto, vincolato e consequenziale all’accertata abusività dell’intervento edilizio, non dev’essere necessariamente preceduta dall’avviso di avvio del procedimento (cfr le tante pronunce, Cons. St. Sez. V, 4 ottobre 2007 n. 5153; Sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7129).

3. Sulla necessità del previo rilascio del permesso di costruire per opere comportanti aumenti di volumetria o modifica della sagoma.
Allorché dalle risultanze dell’accertamento dell’ufficio tecnico comunale venga data contezza di consistenti modifiche alle volumetrie e alle superfici interne, rientranti più appropriatamente negli interventi di ristrutturazione che non comportano limitate integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio preesistente, è richiesto il permesso per costruire di cui all’art. 10 del .P.R. n. 380 del 2001, non potendo ascriversi gli interventi eseguiti in difetto di titolo abilitativo tra gli interventi di straordinaria manutenzione o di risanamento conservativo. 

4. Sanabilità ex art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 di interventi edilizi comportanti alterazione delle volumetrie e della sagoma di preesistente edificio sottoposto a vincolo ambientale. Motivazione della contestazione di violazione del vincolo ambientale.
4.1. Nel caso di interventi realizzati in difetto di titolo abilitativo e comportanti alterazione delle volumetrie e della sagoma di preesistente edificio sottoposto a vincolo ambientale, non sono sanabili ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come sostituito dell’art. 27 del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 15; è, infatti, da escludere che si tratti d’interventi definibili come minori e caratterizzati, quindi, da un impatto sensibilmente modesto sull’assetto del bene vincolato. 
4.2. La citazione sintetica del vincolo ambientale che grava sull’immobile, al pari della violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, è di per sé sufficiente a motivare il provvedimento sanzionatorio.

Cons. St., Sez. 1, 24 giugno 2013, parere n. 02935
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