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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Illegittimità di misure repressive di abusi edilizi assunte in pendenza di domanda di condono
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 18 giugno 2013, n. 06132

Principio

Illegittimità di misure repressive di abusi edilizi assunte in pendenza di domanda di condono.

Ove risulti che, precedentemente all’adozione di misure repressive di abusi edilizi, sia stata presentata domanda di condono, è illegittimo il provvedimento di ingiunzione alla demolizione adottato prima dell’esame e della definizione della medesima domanda di sanatoria. In pendenza di essa, infatti, è preclusa l'adozione di provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare nuova ingiunzione dei demolizione , con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione. È dunque illegittimo l'ordine di demolizione adottato in pendenza dell'istanza di condono edilizio, in quanto contrastante con l'art. 38, Legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamato, a sua volta, nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui dettato impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 18 giugno 2013, n. 06132
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