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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Limiti entro cui opere edilizie possono qualificarsi interventi di ristrutturazione edilizia. Normativa sulle distanze nelle costruzioni. Pertinenze urbanistiche. Motivazione dell'ordine di demolizione
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 giugno 2013, n. 03221

Principio

1. Limiti entro cui un intervento edilizio può qualificarsi di ristrutturazione edilizia.
Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro (nella specie i lavori eseguiti erano da classificare come opere ex novo, e non ristrutturazione, in quanto parte del fabbricato preesistente era stato conglobato nel nuovo manufatto, che si configura quindi come un organismo edilizio diverso, con dimensioni maggiori sia in pianta che in altezza e con conseguente incremento della volumetria).

2. (segue): un intervento di recupero del patrimonio edilizio che si connoti per aumenti di volumetria o di superfici occupate va qualificato nuova costruzione, come tale assoggettato alla disciplina delle distanze nelle costruzioni.
2.1. In presenza di aumenti della volumetria, delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro, l'intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente non può qualificarsi come ristrutturazione edilizia; si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previste dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.
2.2. Anche con riguardo all'art. 31 legge n. 457/1978, la semplice constatazione dell'aumento di superficie e di volumetria è sufficiente a rendere l'intervento edilizio non riconducibile al paradigma normativo della ristrutturazione e all'esonero dall'osservanza delle distanze legali previsto per detto tipo di interventi (Cassazione civile, sez. un., 19 ottobre 2011, n. 21578).

3. Nozione di pertinenza in ambito edilizio.
3.1. I beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale non sono necessariamente tali ai fini dell'applicazione delle regole proprie dell'attività edilizia; la nozione di pertinenza in ambito edilizio ha infatti un significato più circoscritto e si fonda sulla mancanza di autonoma destinazione e autonomo valore del manufatto pertinenziale, sul suo non incidere sul carico urbanistico, sulle ridotte dimensioni, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'interessato e che non ricorrono palesemente nel manufatto oggetto del provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4573 del 2010).
3.2. La sentenza penale, relativa alla qualificazione giuridica di un bene quale pertinenza, sulla base della nozione civilistica, è irrilevante nel giudizio amministrativo, ove rileva il diverso concetto di pertinenza urbanistica (ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 496).

4. Motivazione dell'ordinanza di demolizione sanzionatoria di abusi edilizi.
L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (cfr., anche Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79 e Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

Cons. St., Sez. 5, 11 giugno 2013, n. 03221
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