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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, ove la normativa qualifichi l'inerzia della P.A. in termini di silenzio-rigetto. L'istanza formulata al Comune perché definisca (rigettandola) la domanda di condono presentata da terzi confinanti va considerata come un sollecito all’Ente di intervenire sull’abuso. Ammissibilità del ricorso avverso l'inerzia serbata dal Comune
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Sentenza 5 giugno 2013, n. 00363

Principio

1. Inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, ove la normativa qualifichi l'inerzia della P.A. in termini di silenzio-rigetto. 
1.1. Non è esperibile il ricorso contro l’inerzia, qualora il “silenzio” della P.A. sia qualificato (come rigetto o accoglimento: cfr. TAR Catania, I, 20.03.2007, n. 475; cfr. anche TAR Catania, I, 17 ottobre 2005, n. 726; TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 dicembre 2002 n. 2090).
1.2. Dal momento che, ai sensi dell’art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, la domanda di condono è soggetta al silenzio diniego, ne consegue che riguardo a tale procedimento non è esperibile il ricorso contro l'inerzia della P.A. 
1.3. L’inammissibilità di principio dell’azione avverso l’inerzia va commisurata al concreto interesse che è fatto valere (cfr. TAR Catania, I, 24 aprile 2007, n. 717/07), potendo sussistere casi in cui il privato ha evidente interesse ad ottenere un titolo edificatorio espresso, del quale non possa discettarsi (come avviene per il titolo formatosi a seguito di protratta inerzia dell’amministrazione; Cfr. TAR Sicilia, Catania, I, 20 marzo 2007, n. 482 e n. 717/07).
1.4. Nel caso in cui il provvedimento espresso venga richiesto da privato, che agisca per tutelare un interesse qualificato di tipo urbanistico, radicato nel rapporto di “vicinitas” tra i fondi, ed avente ad oggetto il ripristino dell’assetto dell’area compromesso, asseritamente, dall’abusivismo del soggetto controinteressato (cfr. da ultimo, T.A.R. Liguria, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 611), è onere del ricorrente offrire indicazioni in ordine ad uno specifico interesse ad ottenere il provvedimento espresso in luogo di quello formatosi per silentium. È dunque inammissibile un ricorso volto ad ottenere la condanna dell’Ente a respingere la domanda di condono presentato dal controinteressato ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994, sulla base dell’asserita mancata integrazione documentale proposta dall’Ente, poiché il presupposto processuale per la proposizione di un ricorso ai sensi dell’art. 31 c.p.a. è dato dall’assenza di qualificazione normativa dell’inerzia, che, nel caso di specie, il legislatore ha invece considerato come silenzio rigetto.

2. L'istanza formulata al Comune perché definisca (rigettandola) la domanda di condono presentata da terzi confinanti va considerata come un sollecito all’Ente di intervenire sull’abuso. Ammissibilità del ricorso avverso l'inerzia serbata dal Comune. 
2.1. Non è di tipo formale ovvero amministrativo-procedimentale l’interesse sostanziale (e dunque processuale) di chi, ritenendosi pregiudicato dall’esistenza di un manufatto, ne denuncia l'abusività: il vicino non ha utilità a sollecitare la definizione espressa dell’istanza di condono del confinante, poiché il proprietario di un immobile che si ritenga leso da un’iniziativa edilizia limitrofa può richiedere in ogni tempo l’intervento ripristinatorio dell’Autorità comunale, attivando direttamente il procedimento di controllo (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 8), in seno al quale l’Ente, ove necessario, verificherà l’esito della domanda di condono eventualmente ancora pendente.
2.2. Le istanze rivolte all'Amministrazione Comunale affinché definisca, rigettandola, una domanda di condono riguardante terzi confinanti vanno considerate come un sollecito all’Ente di intervenire sull’abuso, con conseguente ammissibilità del ricorso avverso il silenzio serbato dalla medesima A.C., posto che si fa valere in giudizio un interesse di tipo generale del ricorrente a che il Comune si pronunci sull’asserita natura di abuso edilizio della costruzione confinante, al fine di adottare le misure corrispondenti.
2.3. L’obbligo a provvedere da parte del Comune sulla segnalazione qualificata di abusi edilizi da parte di coloro che sono titolari di un interesse qualificato di tipo urbanistico non è soggetto ad un termine procedimentale, potendosene lamentare l’inerzia in ogni tempo, essendo il controllo edilizio oggetto di un potere di tipo vincolato, ed essendo gli abusi edilizi costitutivi di un illecito permanente.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 5 giugno 2013, n. 00363
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