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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sull'onere motivazionale che deve essere osservato dall'Amministrazione comunale nel rigettare la domanda di accertamento di conformità
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 3 giugno 2013, n. 01221

Principio

Sull'onere motivazionale che deve essere osservato dall'Amministrazione comunale nel rigettare la domanda di accertamento di conformità.

1. È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di un accertamento di conformità che non indichi i concreti elementi ostativi all'accoglimento della domanda; l'amministrazione, infatti, è tenuta a illustrare nel provvedimento i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l'esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari dell'attività amministrativa del percorso seguito per giungere alla predetta decisione, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di sindacarne lo svolgimento e l'esito finale (cfr., tra le tante, T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II 25 novembre 2011 n. 1132; T.A.R. Genova Liguria sez. I 11 luglio 2011 n. 1086)
2. È illegittimo il diniego di accertamento di conformità da cui non sia dato comprendere quale siano le specifiche ragioni di contrasto dell’ intervento abusivo con le norme del piano regolatore comunale o di altro strumento urbanistico (nella specie l'Amministrazione comunale non aveva neppure richiamato le norme ritenute ostative al rilascio della sanatoria), tanto più quando la domanda di sanatoria si riferisca alla realizzazione di una modesta piscina pertinenziale non interrata e smontabile. In altre parole, l'A.C. avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di sanatoria indicando precisamente quali fossero le specifiche norme del piano regolatore e del regolamento edilizio comunale violate dall'intervento abusivo, atteso che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.p.r. 380/01 presuppone la conformità urbanistica dell'intervento.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 3 giugno 2013, n. 01221
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