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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo pronunziato dal giudice penale non osta al rilascio del condono edilizio
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 3 giugno 2013, n. 01225

Principio

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo pronunziato dal giudice penale non osta al rilascio del condono edilizio.

È illegittimo il provvedimento di diniego di condono edilizio che ponga a base della determinazione negativa la mera circostanza della esistenza di un ordine di demolizione pronunziato dal giudice penale. Detto ordine, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione penale ( cfr. Cass, III, n. 28377/2001; n. 3683/1999), non costituisce da solo motivo ostativo all’ottenimento del condono edilizio. L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha funzione di supplenza e di chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo, con la conseguenza che esso non ha natura di pena accessoria o sanzione criminale tipica. Come tale, esso non è di ostacolo alla definizione di un procedimento di condono edilizio e, di conseguenza, una volta conclusosi positivamente il procedimento di sanatoria , può essere revocato, atteso che in ordine a tanto è irrilevante il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 3 giugno 2013, n. 01225
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