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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Onere della prova circa la ricorrenza del presupposto temporale richiesto dalla normativa al fine di escludere la necessità del titolo edilizio per opere realizzate fuori dai centri abitati anteriormente al 1° settembre 1967. Sulla non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento per i procedimenti iniziati ad istanza di parte. Sulla legittimità dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi che non sia stato notificato ad uno dei comproprietari e che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 24 maggio 2013, n. 01166

Principio

1. Onere della prova circa la ricorrenza del presupposto temporale richiesto dalla normativa al fine di escludere la necessità del titolo edilizio per opere realizzate fuori dai centri abitati anteriormente al 1° settembre 1967.
1.1. Atteso che con la legge 6 agosto 1967, n. 765 - recante modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1967, n. 218 ed entrata in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione (1° settembre 1967) è stato esteso su tutto il territorio nazionale l’obbligo generalizzato di dotarsi di licenza edilizia, prima circoscritto solo ai centri abitati, quando si discuta della legittimità di immobile edificato sine titulo fuori dal perimetro del centro abitato, prima del 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della l. n. 765/1967), l’onere di fornire la prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale richiesto per escludere la necessità del titolo edilizio e, dunque, la natura abusiva delle opere, incombe sull’interessato, mentre sull’Amministrazione grava l’onere di controllare l’attendibilità dei fatti dedotti ex adverso, compiendo ogni opportuna verifica istruttoria ed, eventualmente, contrapponendo ad essi le risultanze di proprie verifiche ed accertamenti d’ufficio; questo perché, mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’edificio sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. atto pubblico di acquisto, fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, ecc. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8298; Consiglio Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45).
1.2. Quanto alla valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’intervenuta ultimazione delle opere entro la data utile invocata, va precisato che essa non ha alcun valore privilegiato: la stessa rappresenta solo un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI 2 gennaio 2006, n. 7) e non preclude all’Amministrazione la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest’ultima l’onere di fornire la prova dell’ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall’interessato (T.A.R. Lazio, Latina, 29 luglio 2003, n. 675).

2. Sulla non necessarietà della comunicazione di avvio del procedimento per i procedimenti iniziati ad istanza di parte. Su ulteriori irregolarità non vizianti l'atto amministrativo.
2.1. La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è necessaria soltanto per i procedimenti iniziati d'ufficio e non già per quelli avviati ad istanza di parte, nei quali lo stesso interessato con la sua domanda può inserire tutti gli elementi che ritiene debbano essere presi in considerazione dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale (cfr. ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 5314; 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 13 maggio 2011; n. 840; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 6 maggio 2011, n. 784; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 6 giugno 2007, n. 1617; 27 marzo 2007, n. 979; III, 20 marzo 2006, n. 608; 20 aprile 2005, n. 577; Catania, III, 3 marzo 2003, n. 374; T.A.R. Campania, IV, 12 febbraio 2003, n. 797; 14 giugno 2002, n. 3499; 28 marzo 2001, n. 1404).
2.2. Non sono vizianti l’omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’autorità giudiziaria cui ricorrere: per giurisprudenza pacifica, la mancata designazione del responsabile del procedimento, così come la mancata comunicazione del nominativo nella comunicazione di avvio del procedimento, non dà luogo ad una invalidità dell’atto, ma comporta solamente che venga considerato responsabile del procedimento il funzionario addetto all’unità organizzativa competente; così la mancata indicazione nel provvedimento impugnato dei termini e dell’autorità cui ricorrere, non genera alcun vizio di illegittimità dell’atto ma comporta la mera possibilità della rimessione in termini per errore scusabile del ricorrente (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2139).

3. Sulla legittimità dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi che non sia stato notificato ad uno dei comproprietari.
L'ordine di demolizione non può ritenersi illegittimo per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 giugno 2008, n. 5821; sez. VI, 4 ottobre 2007, n. 8921).

4. Sulla legittimità dell'ordine di demolizione di manufatti abusivi che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della p.a. con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto; in disparte, poi, il rilievo per cui l’art. 21 –octies della l. n. 241/90, prevede espressamente, al comma 2, primo periodo, l’irrilevanza dei vizi procedimentali allorché il contenuto del provvedimento vincolato corrisponde alla previsione di legge (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2012, n. 3337).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 24 maggio 2013, n. 01166
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