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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sulla formazione del silenzio-rigetto sulle domande di sanatoria. Differenze tra restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Sul momento in cui il Comune deve individuare l'area di sedime da apprendere in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 10 maggio 2013, n. 00612

Principio

1. Sulla formazione del silenzio-rigetto in ordine alle domande di sanatoria.
1.1. L’art. 13 comma 2 della L. 47/85 afferma che “Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali l’istanza si intende respinta”, ed è quindi estremamente chiaro nell’annettere al mero decorso del termine ivi indicato, senza che nel frattempo sia intervenuto alcun provvedimento esplicito, la valenza di provvedimento di diniego, ossia di silenzio-rigetto.
1.2. Decorso il termine di sessanta giorni assegnato dall’art. 13, comma 2, legge n. 47/1985 alla Amministrazione per provvedere, viene meno l’obbligo del comune di provvedere, già sussistendo un provvedimento negativo soggetto ad impugnazione ( TAR Piemonte Sez. II n. 494 del 20 maggio 2011).
1.3. L’Amministrazione non perde il potere di provvedere dopo il formarsi del silenzio-rigetto previsto dall’art. 13 L. 47/85; correlativamente l’atto con il quale essa confermi in maniera espressa il diniego già formatosi, sulla base di una determinata motivazione esplicitata, non può considerarsi meramente confermativo del diniego tacito precedente, con il risultato che nei confronti di esso si riaprono i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, che non può considerarsi inammissibile in ragione della mancata impugnazione del silenzio-rigetto. (TAR Lazio-Latina n. 532 del 3 luglio 2012; TAR Campania-Napoli sez. IV n. 1542 del 3 aprile 2012; C.d.S. sez. I n. 386 del 2 settembre 2011).

2. Differenze tra restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.
2.1. Sia gli interventi di restauro e risanamento conservativo che quelli di ristrutturazione sono caratterizzati dal fatto che coinvolgono in via diretta elementi già esistenti di un fabbricato, che tendono a rinnovare in misura più ampia evidente. 
2.2. Gli interventi di restauro e risanamento debbono compendiarsi in un insieme sistematico di opere tese a mantenere la funzionalità e la fisionomia dell’organismo edilizio preesistente, potendo tradursi anche nella eliminazione degli elementi ad esso estranei. Eventuali manufatti con funzione protettiva possono quindi rientrare nel concetto di risanamento solo se inseriti nell’ambito di un più vasto progetto di risanamento dell’immobile ed a patto che abbiano una funzione di mero completamento e non inducano nell’organismo edilizio elementi estranei allo stesso (nella specie il privato pretendeva ricondurre nell’ambito del risanamento conservativo una veranda).
2.3. Laddove l’intervento edilizio si compendi nella mera aggiunta, all’organismo edilizio preesistente, di una nuova costruzione che non risulti in alcun modo correlata e consequenziale ad altre modifiche apportate al fabbricato (si tratta ad esempio della realizzazione di un nuovo locale tecnico per l’allocazione di caldaie o contatori), si esula per principio dal concetto di ristrutturazione o di risanamento.

3. Sulla legittimità dell’ordine di demolizione di opere edilizie sine titulo in astratto sanabili.
I Comuni possono emettere l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva pur sanabile in quanto conforme alla normativa vigente: la sanatoria può essere concessa solo a seguito della presentazione di apposita istanza in tal senso da parte del privato ed è onere del medesimo di presentare tale istanza nella maniera più corretta e completa possibile, eventualmente assumendo adeguate informazioni presso l’ufficio tecnico prima del deposito della relativa sanatoria. Ove quest’ultima non sia presentata o la stessa pretenda di qualificare l’opera in modo diverso da quello corretto il Comune è tenuto ad assumere i provvedimenti consequenziali, anche perché la sanatoria implica comunque, per essere effettiva, il pagamento di una sanzione ed all’occorrenza anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. 

4. Sulla mancanza nell’ordine di demolizione dell’individuazione esatta dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza.
È legittima l’ordinanza di demolizione impugnata ancorché non determini esattamente il sedime dell’area che il Comune acquisisce in proprietà a seguito della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, per la ragione che il titolo per trascrivere, a favore del Comune, l’acquisizione del sedime sul quale insiste l’opera abusiva è costituito dal provvedimento con cui il Comune, sulla base del verbale che accerta l’inottemperanza alla ordinanza di demolizione, determina di procedere alla acquisizione del bene: è dunque solo con tale provvedimento che si verifica l’effetto traslativo e, conseguentemente, solo in tale momento si determina per il Comune l’obbligo di indicare con precisione la consistenza ed i confini dell’area oggetto di acquisizione.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 00612
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