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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il privato assolve all’onere di dimostrare la data di realizzazione di un manufatto. Illegittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto realizzato sine titulo ante 1967 fuori dal centro abitato
T.A.R. Umbria, Sez. 1, Sentenza 10 maggio 2013, n. 00281

Principio

Mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il privato assolve all’onere di dimostrare la data di realizzazione di un manufatto. Illegittimità dell’ordine di demolizione di un manufatto realizzato sine titulo ante 1967 fuori dal centro abitato.

1. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 942 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani. Solo a seguito dell'approvazione della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all'intero territorio comunale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/09/2010, n. 17416; T.A.R. Umbria, sez. I, 14/07/1981, n. 250).
2. La prova del momento in cui sono realizzate le opere abusive grava sull’interessato che può avvalersi, se non vi è contestazione, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 12/01/2012, n. 34; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/12/2010, n. 35404). Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il privato assolve pertanto l’onere della prova a suo carico di dimostrare che un’opera edilizia sia stata realizzata anteriormente al 1967. In questo caso ricade sull’Amministrazione comunale l’onere di fornire prova contraria del fatto addotto dal privato e dimostrare con qualunque mezzo che un manufatto sia stato realizzato successivamente al 1967: dimostrazione in assenza della quale opera il principio di non contestazione di cui all’art. 115, co. 2 c.p.c..
3. Non costituisce prova contraria della circostanza asseverata dal privato circa l’anteriorità di un manufatto al 1967 il fatto che lo stesso non fosse compreso nelle opere di cui era stato richiesto e concesso a suo tempo il condono ex lege n. 47/1985: proprio perché anteriore alla c.d. legge ponte n. 765 del 1967 il manufatto de quo non doveva essere condonato perché continuava a non necessitare di alcun titolo di legittimazione essendo stata realizzata all’esterno del centro abitato e su zona priva di vincoli.
4. È illegittima l'ordinanza di demolizione relativa ad un manufatto di cui è stata fornita prova non contestata della sua realizzazione in data antecedente al settembre 1967, ossia precedente all'introduzione dell'obbligo di ottenere la licenza edilizia per immobili siti al di fuori dei centri abitati (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15/09/2010, n. 17416; T.A.R. Umbria, 14/07/1981, n. 250).

T.A.R. Umbria, Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 00281
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