Accedi a LexEureka

Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sull’illegittimità di un ordine di demolizione relativo ad opere realizzate sine titulo anteriormente al 1967 e afferenti a edificio realizzato sulla base di un legittimo titolo edilizio
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 maggio 2013, n. 02560

Principio

Sull’illegittimità di un ordine di demolizione relativo ad opere realizzate sine titulo anteriormente al 1967 e afferenti a edificio realizzato sulla base di un legittimo titolo edilizio.

1. L’ordine di demolizione per la sua natura vincolata può essere senz’altro emesso, in ragione della riscontrata abusività delle opere, quando l’edificio sia stato realizzato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 765 del 1967, ovvero quando l’edificio sia stato realizzato prima di tale data, ma vi siano obiettivi elementi che inducano a ritenere che successivamente ad essa sia stato commesso un abuso (come risulta dai verbali di accertamento, da ordini di sospensione dei lavori, dai materiali adoperati, ecc.).
2. Nelle ipotesi in cui - per un edificio realizzato sulla base di un legittimo titolo edilizio, emesso in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 - sia riscontrata una difformità, riferibile a una data imprecisata, rispetto al progetto a suo tempo approvato, l’Amministrazione non può senz’altro emanare l’ordine di demolizione, ma deve consentire al proprietario di partecipare al procedimento sanzionatorio, affinché siano eventualmente acquisiti elementi oggettivi che possano chiarire se la difformità risalga al periodo anteriore all’entrata in vigore della medesima legge. In tal caso, l’ordine di demolizione va emesso se, all’esito di tale istruttoria, non emergono elementi tali da indurre a ritenere che l’abuso sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della medesima legge. Al riguardo, possono rilevare le risultanze catastali o fotografiche (di data incontestabile), i verbali della polizia municipale, l’identità dei materiali e la stretta riconducibilità delle opere aggiuntive alla struttura portante dell’edificio, il fatto che l’intero edificio risulti costruito con una determinata sagoma, ovvero se solo per un appartamento risulti realizzata la veranda.
3. È illegittimo l’ordine di rimessione in pristino di manufatti abusivi per la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento. L’ordine di demolizione può e deve senz’altro essere emesso quando sia incontestata l’abusività delle opere (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 17 settembre 2012, n. 4925; id., IV, 18 aprile 2012, n. 2286; id., IV, 15 dicembre 2011, n. 6618). Allorché le opere abusive inducano a ritenere che le stesse possano risalire ad epoca anteriore al 1967, l’Amministrazione dovrebbe approfondire, in contraddittorio con il titolare delle opere stesse, la questione della effettiva data della loro realizzazione, evidente essendo che il corretto accertamento di tale presupposto di fatto ha un rilievo dirimente per la legittimità dell’ordine di demolizione.

Cons. St., Sez. 6, 10 maggio 2013, n. 02560
Caricamento in corso