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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sopravvenienza di vincoli di protezione nel corso del procedimento di esame di domanda di condono
Cons. St., Sez. 6, Sentenza Breve 30 aprile 2013, n. 02367

Principio

Sopravvenienza di vincoli di protezione nel corso del procedimento di esame di domanda di condono.

1. A seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 1999 la giurisprudenza è costante nell'affermare che il quadro normativo riconducibile alle disposizioni dei primi due condoni (di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) va inteso nel senso che, se nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entra in vigore una normativa o è emesso un provvedimento, che determina la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell’area in questione, l’autorità competente ad esaminare l’istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del “vincolo sopravvenuto”, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi. Con la disposizione o con l’atto amministrativo sopravvenuto, l’area è specificamente sottoposta ad un regime giuridico di protezione, rispetto al quale va valutata l’incidenza dell’abuso commesso.
2. La normativa sul “terzo condono” (D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) ha previsto più rigorosi limiti - sotto vari profili - per l’accoglibilità delle domande, rispetto alle previsioni di cui alle leggi che hanno consentito i due “primi condoni”. In assenza dell’art. 32, comma 43 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326, in sede interpretativa, si sarebbe dovuto ritenere che - a seguito dell’entrata in vigore della normativa “più restrittiva” sul ‘terzo condono’ e della abrogazione delle disposizioni “più favorevoli” agli autori degli abusi, contenute nelle leggi sui primi due condoni - le disposizioni sostanziali sopravvenute più restrittive si sarebbero dovute applicare anche in sede di valutazione delle domande di condono proposte in base alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, in applicazione del principio tempus regit actum (per il quale una domanda di sanatoria, tranne i casi in cui la legge esiga la c.d. doppia conformità, va esaminata tenendo conto della situazione di fatto e di quella di diritto sussistente alla data in cui è definito il procedimento). 
3. Per consentire la perdurante applicabilità della normativa sostanziale più favorevole prevista dalle leggi sui primi due condoni (malgrado la “stretta” decisa dal legislatore del 2003, sulla base della sua discrezionalità, in considerazione delle esigenze di salvaguardia del territorio), l'art. 32, comma 43 bis, D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003 ha disposto che le istanze di condono - presentate in base alle prime due leggi del 1985 e del 1994 - continuassero a dover essere esaminate sulla base della normativa sostanziale anteriore a quella (più restrittiva) contenuta nella legge n. 326 del 2003: in tal modo, l’art. 32, comma 43 bis, nulla ha innovato sul quadro normativo riconducibile alle leggi sui due primi condoni, come interpretato dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 10 del 1999. D’altra parte, sarebbe stata palesemente incostituzionale (per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, Cost.) una disposizione statale che avesse inteso porre nel nulla i poteri consultivi delle autorità preposte alla tutela del vincolo, il cui esercizio era stato a lungo impedito dalla inerzia degli enti locali. 
4. Il comma 43 bis D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003 non ha affatto inciso sui poteri delle autorità preposte alla tutela dei vincoli, imposti con legge o con atto amministrativo in un’area sulla quale è stato in precedenza commesso un abuso edilizio, né ha inciso sul loro dovere di constatare la presenza del vincolo di inedificabilità assoluta (con cui la disposizione di legge o l’atto amministrativo hanno imposto l’immodificabilità dei luoghi e dunque la insanabilità degli abusi ancora esistenti).

Cons. St., Sez. 6, 30 aprile 2013, n. 02367
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