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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Irrilevanza dei negozi di trasferimento del manufatto abusivo sotto il profilo amministrativo-sanzionatorio
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 30 aprile 2013, n. 02363

Principio

Irrilevanza dei negozi di trasferimento del manufatto abusivo sotto il profilo amministrativo-sanzionatorio.

1. In tema di abusi edilizi, non rileva la tematica dell’affidamento dei privati, peraltro considerata “per taluni orientamenti giurisprudenziali, comunque di frequente contestati” (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266), poiché il complesso di norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assume a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall’abuso) indipendentemente dall’elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta “contra legem”) che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse (in questo senso v. Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4013; 2 febbraio 2009, n. 537).
2. L’abuso edilizio costituisce – sotto il profilo amministrativo – un illecito a carattere permanente e pertanto non rileva che l’addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell’immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1886). Ne consegue che, rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio (e salva la normativa sulla nullità del contratto in presenza dei relativi presupposti), sono irrilevanti le alienazioni del manufatto (in tutto o in parte abusivo) sotto il profilo privatistico. L’acquirente, infatti, subentra nella situazione giuridica del dante causa che – consapevolmente o meno - ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiché, se ignaro dell’abuso al momento della alienazione, può agire nei confronti del dante causa anche prima dell’esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva (come nella specie, pur nel contesto di un provvedimento favorevole) un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, può agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l’assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell’autore dell’abuso (secondo un principio, ab antiquo affermato dalla giurisprudenza amministrativa e da quella civile).

Cons. St., Sez. 6, 30 aprile 2013, n. 02363
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