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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sanzioni applicabili nel caso di opere edilizie sine titulo su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, Sentenza 23 aprile 2013, n. 00239

Principio

1. Casi in cui è impugnabile l'atto che accerti l'inottemperanza del privato all'ordine di demolizione opere abusive.
1.1. L’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dispone testualmente ai suoi terzo e quarto comma che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” e che “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”. Ora, interpretando tale normativa, il giudice amministrativo ha già chiarito, per un verso, che l’effetto ablatorio si verifica ope legis all’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire e per altro verso che la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza di cui al quarto comma si configura come adempimento successivo necessario ai diversi fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.
1.2. Secondo parte della giurisprudenza, deve escludersi l’autonoma impugnabilità del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza del privato, trattandosi di atto di mero accertamento privo di contenuto dispositivo nuovo, stante la carenza di valenza provvedimentale nel medesimo (cfr. per tutti e da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. II, 4 febbraio 2013, n. 700), che si configura come “atto dovuto” (Cons. St., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2450). Altra parte della giurisprudenza, pur partendo dal rilievo che il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime sono consequenziali, connessi e conseguenti a detto ordine, ha ritenuto che tale impugnativa debba ritenersi ammissibile solo nella parte in cui si facciano valere vizi propri dell’atto di acquisizione (Cons. St., sez. V, 24 marzo 2011, n. 1793, e sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7914, e, da ultimo, T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. I, 8 gennaio 2013, n. 30, e sede Napoli, sez. II, 14 dicembre 2012, n. 5202).

2. Sanzioni applicabili nel caso di opere edilizie sine titulo su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico.
2.1. L'art. 35 d.P.R. n. 380/2001 dispone che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo” e che, in caso di inottemperanza “la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso”, fermo restando “il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente”.
2.2. Nell’ipotesi in cui siano stati commessi degli abusi edilizi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, tali opere debbono essere demolite a cura dell’autore dell’abuso o ad opera dell’Ente proprietario, ma non possono essere acquisite gratuitamente di diritto a favore del Comune. Ne consegue che illegittimamente l'A.C. dispone l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari allorché risulti inottemperato l'ordine di demolizione di opere abusive ricadenti nel demanio autostradale.

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 23 aprile 2013, n. 00239
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