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Il riparto di giurisdizione in tema di vicende societarie.

Giurisdizione e competenza

Sulla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo per gli atti di revoca e nomina dei membri della compagine societaria.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 7 settembre 2017, n. 04248

Premassima

1. In tema di riparto di giurisdizione si rileva che la decisione sul gravame in merito alla revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione  di una società a partecipazione maggioritaria della Regione, è incardinata in capo al giudice amministrativo.

Principio

1. In tema di riparto di giurisdizione si rileva che la decisione sul gravame in merito alla revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione di una società a partecipazione maggioritaria della Regione, è incardinata in capo al giudice amministrativo.
In tema di riparto di giurisdizione si rileva che la decisione sul gravame in merito alla revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione di una società a partecipazione maggioritaria della Regione, è incardinata in capo al giudice amministrativo, atteso che il potere di nomina e/o revoca dei membri della compagine sociale non appare riconducibile ad una vicenda di carattere tipicamente societario - contesto quest'ultimo ove di regola le decisioni prodromiche in sé sono non indispensabili per l' assetto generale, essendo mosse da motivazioni intrinseche, spiccatamente economiche, da parte del socio - ma piuttosto deve ricondursi ad una valutazione di natura pubblicistica, che può concretizzarsi anche in attività iure privatorum, di utilizzo del potere discrezionale della pubblica amministrazione interessata, nonché degli interessi pubblici in gioco. Sicché deve concludersi che l'atto di revoca, in quanto esula dalla vicenda societaria in sé, deve considerarsi un atto amministrativo vero e proprio, e in quanto tale soggetto al sindacato del giudice amministrativo.

Cons. St., Sez. 5, 7 settembre 2017, n. 04248
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