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Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Giustizia amministrativa

Inammissibilità di domande risarcitorie in sede di ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8, primo comma, d.P.R. n. 1199/1971
Cons. St., Sez. I, Parere Definitivo 14 giugno 2013, parere n. 2755

Principio

1. Natura e finalità della tutela giustiziale.
1.1. In generale, la legge può conferire a pubbliche autorità il potere di decidere ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento di atti amministrativi; rientrando tale funzione nel potere della pubblica amministrazione di annullare, revocare o riformare i propri provvedimenti (salva, sempre, la possibilità d’impugnare gli atti, lesivi d’un proprio interesse, davanti a un giudice: articoli 24, 103 e 113 della Costituzione); e l’impugnazione degli atti con ricorso amministrativo ben può essere genericamente definita come “controversia”, che l’autorità, alla quale è devoluta la cognizione del ricorso, è chiamata a decidere. Altra cosa sono le controversie contro le pubbliche autorità (organi o enti pubblici), per il riconoscimento o la tutela di propri diritti, non consistenti nella richiesta d’annullamento di provvedimenti amministrativi. La relativa cognizione compete ai giudici (organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa o contabile o organi di giurisdizione speciale esistenti alla data d’entrata in vigore della Costituzione; articoli 103, 113 della Costituzione e disposizione transitoria VI; vedasi anche l’art. 2907 del codice civile), nelle forme processuali dirette a garantire la difesa di tutte le parti e con divieto di costituire nuovi giudici speciali (art. 102 della Costituzione).
1.2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un ricorso amministrativo e costituisce un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatorio, volto cioè ad accordare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi. Quale rimedio giustiziale di ordine generale nei confronti degli atti in questione, alternativo all’ordinaria azione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario offre una tutela che si esplicita in una decisione costitutiva d’annullamento del provvedimento di cui venga accertata la contrarietà all’ordine giuridico. 

2. Inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato recante esclusivamente istante risarcitorie.
2.1. L’accoglimento di un ricorso amministrativo, e segnatamente di un ricorso straordinario, può anche comportare, come effetto dell’annullamento dell’atto impugnato (per realizzare il quale può essere esperito il giudizio d’ottemperanza, v. art. art. 112, comma 2, alinea “d” del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), che al ricorrente sia riconosciuta una determinata somma di denaro o altro beneficio economico, quando l’annullamento del provvedimento impugnato abbia come effetto necessario l’attribuzione di quella somma o di quel beneficio; e altrettanto chiaramente si comprenderà che non può invece esser chiesto con ricorso amministrativo l’accertamento di un diritto non derivante direttamente dall’annullamento di un provvedimento amministrativo, perché diversamente si snaturerebbe il rimedio e si darebbe vita a un giudice speciale.
2.2. Il risarcimento di danni non deriva necessariamente, ossia direttamente, dall’illegittimità di un provvedimento amministrativo e dal relativo annullamento, occorrendo invece accertare: il dolo o colpa dell’Amministrazione emanante, il nesso causale tra l’illegittimità del provvedimento e l’evento dannoso, il mancato concorso del ricorrente nella causazione del danno, e infine l’entità del danno; tutte cose il cui accertamento esula, evidentemente, dall’annullamento dell’atto pronunciato con la decisione del ricorso amministrativo, e oltretutto richiede o può richiedere l’espletamento di mezzi di prova (prova testimoniale, consulenza tecnica, ordine d’esibizione, verificazione di scritture, interrogatorio formale, assunzione del giuramento deferito e deferimento di giuramento suppletorio, ispezione), non a caso non previste fra le attività del Consiglio di Stato in sede consultiva.
2.3. Il risarcimento agli eventuali danni conseguenti ad attività amministrativa illegittima rimane estraneo all’ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del d.P.R. n. 1199/1971 (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, del 5 febbraio 2002 n. 1784 e Consiglio di Stato, sezione III, 12 gennaio 2010. n. 03255/2009).

Cons. St., Sez. I, 14 giugno 2013, parere n. 2755
N. 03315/2010 REG.RIC.

N. 02755/2013

N. 03315/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consiglio di Stato

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

PARERE

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Nicola GIULIANO, nato a Irsina il 30 luglio 1938 e residente a Modena, contro il comune di Formigine, per il risarcimento del danno a seguito d’annullamento di ordinanza di demolizione.


Visto il ricorso, notificato al comune di Formigine l’11 giugno 2009;

vista l’ordinanza istruttoria resa dalla terza sezione di questo Consiglio nell’adunanza del 12 ottobre 2010;

viste le controdeduzioni del comune di Formigine e le ulteriori difese presentate dal ricorrente;

vista la relazione 8 aprile 2013 prot. n.4511 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le politiche abitative, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.


Premesso:

Con il ricorso in esame il signor Giuliano ha chiesto che il comune di Formigine sia condannato al risarcimento del danno, da lui indicato in 186.647,22 euro, che asserisce essergli derivato dall’ordinanza di demolizione di una tettoia 1 febbraio 2003 n. 2687 emessa dal medesimo comune ed annullata con decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 2008 in seguito a suo ricorso straordinario; argomentando diffusamente sull’ammissibilità di tale domanda con ricorso straordinario.


Considerato:

Il ricorso, contenente unicamente domanda di risarcimento di danni, è inammissibile.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha rilevato che “il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce un rimedio giustiziale di carattere essenzialmente impugnatorio, volto cioè ad accordare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi. Quale rimedio giustiziale di ordine generale nei confronti degli atti in questione, alternativo all’ordinaria azione davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario offre una tutela che si esplicita in una decisione costitutiva d’annullamento del provvedimento di cui venga accertata la contrarietà all’ordine giuridico. Il risarcimento agli eventuali danni rimane, pertanto, estraneo all’ambito di cognizione ammesso in sede di ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del d.P.R. n. 1199/1971” (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, del 5 febbraio 2002 n. 1784 e Consiglio di Stato, sezione III, 12 gennaio 2010. n. 03255/2009).

In generale, la legge può conferire a pubbliche autorità il potere di decidere ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento di atti amministrativi; rientrando tale funzione nel potere della pubblica amministrazione di annullare, revocare o riformare i propri provvedimenti (salva, sempre, la possibilità d’impugnare gli atti, lesivi d’un proprio interesse, davanti a un giudice: articoli 24, 103 e 113 della Costituzione); e l’impugnazione degli atti con ricorso amministrativo ben può essere genericamente definita come “controversia”, che l’autorità, alla quale è devoluta la cognizione del ricorso, è chiamata a decidere.

Il ricorso straordinario al presidente della repubblica è appunto un ricorso amministrativo.

Altra cosa sono le controversie contro le pubbliche autorità (organi o enti pubblici), per il riconoscimento o la tutela di propri diritti, non consistenti nella richiesta d’annullamento di provvedimenti amministrativi. La relativa cognizione compete ai giudici (organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa o contabile o organi di giurisdizione speciale esistenti alla data d’entrata in vigore della Costituzione; articoli 103, 113 della Costituzione e disposizione transitoria VI; vedasi anche l’art. 2907 del codice civile), nelle forme processuali dirette a garantire la difesa di tutte le parti e con divieto di costituire nuovi giudici speciali (art. 102 della Costituzione).

Date queste premesse, si comprenderà bene che l’accoglimento di un ricorso amministrativo, e segnatamente di un ricorso straordinario, può anche comportare, come effetto dell’annullamento dell’atto impugnato (per realizzare il quale può essere esperito il giudizio d’ottemperanza, v. art. art. 112, comma 2, alinea “d” del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), che al ricorrente sia riconosciuta una determinata somma di denaro o altro beneficio economico, quando l’annullamento del provvedimento impugnato abbia come effetto necessario l’attribuzione di quella somma o di quel beneficio; e altrettanto chiaramente si comprenderà che non può invece esser chiesto con ricorso amministrativo l’accertamento di un diritto non derivante direttamente dall’annullamento di un provvedimento amministrativo, perché diversamente si snaturerebbe il rimedio e si darebbe vita a un giudice speciale.

Il risarcimento di danni, appunto, non deriva necessariamente, ossia direttamente, dall’illegittimità di un provvedimento amministrativo e dal relativo annullamento, occorrendo invece accertare: il dolo o colpa dell’Amministrazione emanante, il nesso causale tra l’illegittimità del provvedimento e l’evento dannoso, il mancato concorso del ricorrente nella causazione del danno, e infine l’entità del danno; tutte cose il cui accertamento esula, evidentemente, dall’annullamento dell’atto pronunciato con la decisione del ricorso amministrativo, e oltretutto richiede o può richiedere l’espletamento di mezzi di prova (prova testimoniale, consulenza tecnica, ordine d’esibizione, verificazione di scritture, interrogatorio formale, assunzione del giuramento deferito e deferimento di giuramento suppletorio, ispezione), non a caso non previste fra le attività del Consiglio di Stato in sede consultiva.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Adunanza di Sezione del 8 maggio 2013

Raffaele Carboni, Presidente

Francesco D'Ottavi, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Francesco Bellomo, Consigliere

Elio Toscano, Consigliere

Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO