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La retroattività degli atti regolamentari

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sul risarcimento danni per successivo annullamento del regolamento n. 37 del 2015 in materia di energia elettrica e le di condizioni retroattività degli atti regolamentari
Cons. St., Sez. IV, Sentenza 19 aprile 2022, n. 2915

Premassima

1. Il d.m. n. 37 del 17 febbraio 2015, rubricato “Regolamento recante modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi dell’art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”, presupponendo che l'esercizio del potere regolamentare dell’amministrazione sia avvenuto legittimamente in ottemperanza ai giudicati del Consiglio di Stato è dichiarato legittimo, anche in ragione dell’impossibilità di una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di biodiesel fiscalmente agevolato che fossero già state assegnate nelle annualità passate del programma.

2. L’amministrazione è responsabile per il danno cagionato dall’affidamento originato su un regolamento che sia stato successivamente annullato in sede giurisdizionale, laddove è richiesto che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, diversamente è escluso nell’ipotesi di illegittimità manifesta o quando il destinatario sia a conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento.

Principio

1. Il Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, in ossequio alla giurisprudenza prevalente e nei limiti dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, ha precisato che l’irretroattività è sì una regola assoluta e inoppugnabile della legge penale; tuttavia, è possibile estendere gli effetti retroattivi anche agli atti normativi e ai provvedimenti amministrativi.

Nella sentenza de qua, inoltre, gli effetti retroattivi dichiarati illegittimi conseguono all’avvenuto annullamento, in parte qua, dei suesposti regolamenti e criteri distributivi.

All’uopo, l’annullamento di un regolamento dal quale inevitabilmente siano conseguiti determinati effetti giuridici e materiali reversibili non è in ogni caso esposto a possibili ricadute concrete, in quanto non possono essere riesaminate le precedenti assegnazioni di risorse, anche se realizzate in ragione di criteri illegittimi.

Pertanto, la questione in esame rappresenta la piena esplicazione degli effetti c.d. ripristinatori, naturalmente retroattivi del giudicato di annullamento, quest’ultimo limitatamente al brocardo secondo il quale factum infectum fieri nequit, è finalizzato a sostituire la situazione “di fatto” conformemente a quella “di diritto”.

 

2. Il Collegio, inoltre, per quanto concerne la responsabilità dell’amministrazione per lesione del legittimo affidamento, ai sensi dell’Adunanza plenaria n. 21 del 29 novembre 2021, la quale afferma che “la responsabilità dell’amministrazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso provvedimento”, osserva un’estensione dei suesposti principi anche al giudizio di annullamento.

Difatti, nella fattispecie di un asserita illegittimità del regolamento o del provvedimento adottato dall’amministrazione, in sede giurisdizionale può essere dichiarato l’annullamento, laddove i principi ut supra si rivolgono alla qualificazione dell’affidamento valutato come predicato “legittimo” della tutela accordata dall’ordinamento.

Cons. St., Sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2915
Pubblicato il 24/06/2022N. 04509/2022 REG.RIC.

N. 02915/2022 REG.PROV.CAU.

N. 04509/2022 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4509 del 2022, proposto da


Comune di Terzigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;


contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cioffi e Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;

nei confronti

Comune di Marigliano, Comune di Anacapri, Comune di Lettere e Comune di Francolise, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1022/2022, resa tra le parti.


Visto l'art. 62 Cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e del Comune di Piano di Sorrento;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il Cons. Valerio Perotti e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Rainone, Cioffi e Monti;


Ritenuto che, prima facie, la particolarità delle questioni dedotte dall’appellante mal si concilia con la sommarietà propria della fase cautelare del giudizio, presupponendo invece una più articolata e completa valutazione delle risultanze istruttorie di causa;

Ritenuto peraltro, anche quanto al dedotto periculum in mora, che le ragioni di tutela invocate dall’appellante potranno trovare soddisfazione nella sollecita celebrazione del giudizio di merito avanti al giudice di primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone, ai sensi dell’art. 55 comma 10 Cod. proc. amm., che si provveda alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione della causa avanti al Tribunale amministrativo della Campania.

Compensa tra le parti le spese di lite dell’attuale fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Valerio PerottiDiego Sabatino
 
 
 

IL SEGRETARIO