La correzione dell'errore materiale: non é applicabile al difensore.
Giustizia amministrativa
Premassima
1. Non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso e di poi confluita nella sentenza.
Principio
1. Non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso e di poi confluita nella sentenza.
Il Collegio ha chiarito che non è accoglibile ai sensi dell' art. 86 C.P.A. l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dal difensore nella redazione del ricorso, in specie relativa all'erronea indicazione da parte dello stesso del cognome del ricorrente, pur restando fermo il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione alla decisione di cui è stata chiesta la correzione, all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e quindi la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente.
N. 05404/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08441/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 04/05/2017 da Mannucci Susanna, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mirenghi e Stefano Viti, domiciliata presso gli studi di quest’ultimo in Roma, via Bruno Buozzi, 32
per la correzione
dell’ordinanza cautelare 4 dicembre 2015, n. 5445 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.
relatore nelle camere di consiglio dei giorni 7 settembre 2017 e 26 ottobre 2017, il Cons. Vincenzo Lopilato;
uditi gli avvocati Stefano Viti e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;
vista l'istanza di correzione di errore materiale;
vista l’ordinanza n. 5445 del 2015 di questa Sezione;
visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.
Considerato che i difensori di Mannucci Susanna espongono, con l’istanza di correzione di errore materiale indica in epigrafe, che, con ordinanza cautelare 4 dicembre 2015, n. 5445, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da una pluralità di ricorrenti, ordinando all’amministrazione di inserirli, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento;
che con tale istanza si espone che nella trascrizione dei dati anagrafici per errore la ricorrente “Mannucci Susanna” è stata indicata come “Manucci Susanna”, con conseguente errore nell’indicazione della parte nell’epigrafe della predetta ordinanza;
che si chiede, pertanto, la correzione del suddetto errore materiale;
che l’istanza non può trovare accoglimento;
che l’art. 287 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di procedere soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice, ma non anche a quelli delle parti;
che l’art. 86 c.p.a. dispone che «ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione»;
che tale ultima disposizione deve essere interpretata, in coerenza con la natura del procedimento di correzione, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia perché in tal senso univocamente depone il chiaro tenore dei cit. art. 86 c.p.a. (rubricato «Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice») e art. 287 c.p.c. (a tenore del quale «Le sentenze ( …) e le ordinanze (…) possono essere corrette (…) dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo»); sia anche perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte;
che deve, altresì, porsi in evidenza, avuto riguardo al principio di autoresponsabilità, che siffatto genere di errori si correla non di rado anche alla preferenza per la proposizione di ricorsi collettivi e collettivo-cumulativi, che talvolta vengono utilizzati anche pretermettendo una rigorosa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti legittimanti (in questo senso, nell’ambito dello stesso giudizio in esame, cosi si è già espressa la Sezione con decreto collegiale 27 settembre 2016, n. 3984);
che nell’istanza presentata, indicata in epigrafe, si chiede la correzione di errori della parte;
che, pertanto, la stessa non può trovare accoglimento, fermo restando il potere dell’amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione all’ordinanza di questo Consiglio, anche in relazione alla posizione di Mannucci Susanna all’esito di una verifica amministrativa che valuti l’effettiva sussistenza dell’errore e dunque la mancanza di dubbi in ordine all’identità della richiedente;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese, vertendosi in materia di istanza di correzione di errori materiali rispetto alla quale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non è configurabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l’istanza di correzione di errore materiale proposta con il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 7 settembre 2017 e 26 ottobre 2017, con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Dario Simeoli, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Vincenzo Lopilato | Ermanno de Francisco | |
IL SEGRETARIO