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Impugnazioni

Giustizia amministrativa

Inammissibilità dell'appello proposto dal controinteressato pretermesso nel giudizio di 1° grado
Cons. St., Sez. VI, Sentenza Breve 8 ottobre 2013, n. 4956

Principio

Inammissibilità dell'appello proposto dal controinteressato pretermesso nel giudizio di 1° grado

1. Anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in via pretoria era stato ampliato il novero dei soggetti legittimati alla proposizione dell’appello, includendovi inter alia il controinteressato – parte necessaria del giudizio di primo grado – non evocato in giudizio, nonché i controinteressati sopravvenuti e i c.d. controinteressati in senso sostanziale (ossia, i soggetti che, pur non essendo agevolmente individuabili sulla base del provvedimento impugnato in primo grado, risultino nondimeno titolari di una posizione giuridica autonoma di interesse alla conservazione del provvedimento impugnato).
2. Alla luce della previsione di cui al comma 1 dell’articolo 102 del cod. proc. amm. il quale – con previsione tassativa – sancisce che “possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado”, già sotto il profilo testuale, tale disposizione preclude la possibilità per il litisconsorte pretermesso in primo grado (soggetto che, per definizione, non rientra fra quelli nei cui confronti la decisione di primo grado è stata assunta) di proporre autonomamente un appello. Di tanto si rinviene conferma nella relazione illustrativa al codice del processo amministrativo, ove si legge che il legislatore delegato ha inteso riconoscere la legittimazione all’appello soltanto alle parti in senso formale del giudizio di primo grado.
3. Nella vigenza del ‘codice’ del 2010, deve ritenersi che il controinteressato non evocato in giudizio possa impugnare la sentenza di primo grado soltanto – laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell’opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del medesimo ‘codice’.
4. Anche a voler riqualificare il ricorso in appello proposto dal controinteressato pretermesso quale opposizione di terzo (sussistendone i requisiti di forma e di sostanza), deve comunque rilevarsi l’irritualità del ricorso, in quanto non proposto dinanzi al Giudice che ha reso la sentenza oggetto di impugnazione, ma direttamente dinanzi al Consiglio di Stato (tanto, in violazione del comma 1 dell’articolo 109 del cod. proc. amm.). Né sussistono le condizioni per fare applicazione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 109 c.p.a., quando non sia stato proposto appello da una delle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Cons. St., Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4956
N. 04954/2013 REG.RIC.

N. 04956/2013

N. 04954/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2013, proposto da:
Michele Meriglio Castaldi e Luca Castaldi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Sirena, con domicilio eletto presso Cesare Massimo Bianca in Roma, via Po, 43

contro

Comune di San Nicola Arcella, Buondonno Claudio in Qualità di Responsabile del Servizio-Ufficio Tecnico del Comune di San Nicola Arcella

nei confronti di

Giuseppe D'Auria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fortunato, con domicilio eletto presso Antonio Gambino in Roma, viale Oceano Atlantico, n. 4

per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione I, n. 476 del 2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe D'Auria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Gianluca Fonsi per delega dell'avv. Sirena;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I signori Michele Meriglio Castaldi e Luca Castaldi riferiscono di avere avuto in gestione una porzione di arenile sul litorale di San Nicola Arcella (nell’ambito del settore denominato ‘Marinella’) e di avere ottenuto in concessione, a seguito dell’approvazione del Piano comunale delle spiagge, il lotto n. 34.

Risulta agli atti che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Calabria e recante il n. 870/2012 il sig. Giuseppe D’Auria, premesso di avere ottenuto in concessione il lotto n. 33 (adiacente a quello affidato agli odierni ricorrenti), impugnava l’atto in data 16 luglio 2012 con cui il Comune aveva disposto la rettifica del perimetro dell’area in concessione, riducendola da 1.492 a 1.020 mq.

Gli odierni appellanti, cui il primo ricorso non era stato notificato, non erano parti di tale giudizio.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento comunale di rettifica del perimetro dell’area in concessione.

La sentenza in questione è stata impugnata dai signori Castaldi con atto denominato ‘Ricorso in appello del terzo’ attraverso il quale essi hanno articolato plurimi motivi di doglianza.

In primo luogo essi lamentano la mancata notifica nei propri confronti del primo ricorso da parte del ricorrente sig. D’Auria, nonostante questi disponesse di molteplici elementi per individuare in capo agli odierni ricorrenti una posizione di controinteresse in senso sostanziale (posizione che avrebbe dovuto indurlo a notificare loro il ricorso introduttivo del primo grado).

Ma anche a tacere del profilo appena richiamato, non si potrebbe comunque dubitare dell’ammissibilità del ricorso in epigrafe. Ciò, alla luce dell’orientamento secondo cui il terzo che, pur non rivestendo la qualifica di controinteressato in senso tecnico, sarebbe comunque pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, può sia proporre opposizione di terzo dopo il passaggio in giudicato di un’eventuale decisione di annullamento, sia – per ragioni di economia processuale – intervenire nel corso del giudizio di appello, pur non avendo partecipato a quello di primo grado.

Si è costituito in giudizio il sig. D’Auria il quale ha concluso nel senso dell’inammissibilità dell’appello prima ancora che per la sua infondatezza.

Alla Camera di consiglio del 27 agosto 2013 il Collegio ha avvertito le parti circa la possibilità di definire il giudizio di appello con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm. e il ricorso è stato trattenuto in decisione.


Giunge alla decisione del Collegio il ricorso rubricato ‘appello del terzo’ – con contestuale istanza di sospensione cautelare – proposto dai titolari di una concessione demaniale marittima nell’ambito del Comune di San Nicola Arcella avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con cui è stato accolto il ricorso proposto dal titolare di altra concessione demaniale – contigua a quella degli odierni appellanti – e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento comunale con cui era stata disposta la rettifica (in riduzione) della concessione demaniale relativa al lotto n. 33 disposta in favore dell’odierno appellato.

Il ricorso in epigrafe è inammissibile.

Dal punto di vista sistematico, occorre prendere le mosse dalla previsione di cui al comma 1 dell’articolo 102 del cod. proc. amm. il quale – con previsione tassativa – sancisce ora che “possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado”.

Già sotto il profilo testuale, quindi, la disposizione da ultimo richiamata sembra precludere la possibilità per il litisconsorte pretermesso in primo grado (soggetto che, per definizione, non rientra fra quelli nei cui confronti la decisione di primo grado è stata assunta) di proporre autonomamente un appello.

La disposizione codicistica da ultimo richiamata sembra, quindi, aver determinato il superamento del pregresso orientamento (invero formatosi nell’assenza di una disposizione normativa così chiara come quella di cui all’articolo 102 del cod. proc. amm.) il quale aveva ampliato il novero dei soggetti legittimati alla proposizione dell’appello, includendovi inter alia il controinteressato – parte necessaria del giudizio di primo grado – non evocato in giudizio (si tratta dell’ipotesi che qui viene in rilievo, quanto meno nella prospettazione del ricorrente), nonché i controinteressati sopravvenuti e i c.d. controinteressati in senso sostanziale (ossia, i soggetti che, pur non essendo agevolmente individuabili sulla base del provvedimento impugnato in primo grado, risultino nondimeno titolari di una posizione giuridica autonoma di interesse alla conservazione del provvedimento impugnato).

Di tanto si rinviene conferma nella relazione illustrativa al codice del processo amministrativo, ove si legge che il legislatore delegato ha inteso riconoscere la legittimazione all’appello soltanto alle parti in senso formale del giudizio di primo grado.

Conseguentemente deve ritenersi che, nella vigenza del ‘codice’ del 2010, il controinteressato non evocato in giudizio possa impugnare la sentenza di primo grado soltanto – laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell’opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del medesimo ‘codice’.

Tuttavia, anche a voler riqualificare il ricorso proposto dai signori Castaldi quale opposizione di terzo (sussistendone i requisiti di forma e di sostanza), deve comunque rilevarsi l’irritualità del ricorso in tal modo proposto.

Ed infatti, il ricorso in epigrafe non è stato proposto dinanzi al Giudice che ha reso la sentenza oggetto di impugnazione, ma direttamente dinanzi al Consiglio di Stato (tanto, in violazione del comma 1 dell’articolo 109 del cod. proc. amm.).

Né sussistono nel caso di specie le condizioni per fare applicazione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 109 (si tratta della disposizione secondo cui “se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’ articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente”).

Al riguardo, ci si limita ad osservare che avverso la sentenza in epigrafe non risultano proposte altre impugnazioni, ragione per cui viene meno in radice la possibilità di fare applicazione della disposizione codicistica da ultimo richiamata.

Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe, che può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del cod. proc. amm. deve essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO