Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa
Contratti pubblici Giustizia amministrativa
Principio
N. 01322/2013 REG.SEN.
N. 00089/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2011, proposto da:
Instrumentation Laboratory s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Montuori in Torino, via San Pio V, 20;
contro
Azienda Sanitaria Locale TO3 - Collegno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14;
nei confronti di
Dasit s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Maria Muscolo, Francesco Tassone, Eric Della Valle, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via Frejus, 1;
Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l., non costituita;
per l'annullamento
- della determinazione n. 76 del 13 dicembre 2010 dell’Azienda Sanitaria Locale TO3, avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di diagnostica (13 lotti) necessari ai laboratori analisi dell'Asl TO3. Periodo 01/01/2011-31/12/2017 (84 mesi). Aggiudicazione definitiva", limitatamente al lotto n. 3, comunicata in data 17 dicembre 2010, e della nota prot. n. 137771 del 29 novembre 2010;
- nonché di tutti gli atti precedenti, connessi e conseguenti, ancorché sconosciuti alla ricorrente, ed in particolare del bando e del capitolato di gara, dei verbali di gara, dell’aggiudicazione provvisoria, con richiesta di annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
- per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, o per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera del 16 aprile 2010, l’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei sistemi completi di diagnostica necessari ai laboratori di analisi, per il periodo 2011 – 2017, di importo complessivo pari ad euro 11.200.909,00 (suddiviso in tredici lotti) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La controversia in esame riguarda il lotto n. 3, avente ad oggetto la fornitura di sistemi di diagnostica coagulativa per i laboratori di Rivoli, Venaria Reale, Susa, Giaveno e Avigliana.
La ricorrente Instrumentation Laboratory s.p.a. (seconda classificata con 83,06 p.) impugna l’aggiudicazione definitiva in favore della Dasit s.p.a. (che ha ottenuto 84,0 p.) e deduce motivi così riassumibili:
1) violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione: il capitolato di gara, in relazione al sub-criterio “progetto complessivo”, non avrebbe preventivamente specificato il peso da attribuire a ciascuno degli ulteriori sub-criteri per l’attribuzione dei 15 p., così lasciando al giudizio arbitrario della commissione la relativa ponderazione; inoltre, la commissione avrebbe illegittimamente assegnato il sub-punteggio riguardante la “velocità operativa degli analizzatori proposti per le diverse sedi”, attribuendo maggiore rilevanza alla fornitura per il presidio di Rivoli;
2) violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione del capitolato di gara ed eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione: l’offerta economica dell’aggiudicataria Dasit s.p.a. sarebbe difforme dalle condizioni contrattuali prescritte a pena d’esclusione nel capitolato speciale, in particolare nella parte in cui prevede canoni di locazione delle apparecchiature differenziati per i laboratori di Avigliana, Venaria Reale, Giaveno e Susa;
3) violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006, violazione del capitolato di gara ed eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione: le valutazioni tecniche della commissione sarebbero erronee, in relazione al sub-criterio “velocità operativa degli analizzatori proposti per le diverse sedi” per il quale l’aggiudicataria ha ottenuto un maggior punteggio.
La ricorrente domanda, inoltre, il risarcimento in forma specifica (previa caducazione del contratto già stipulato e ripetizione dell’istruttoria per il lotto n. 3) ovvero per equivalente monetario.
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e la controinteressata Dasit s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda di sospensiva è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 113 del 10 febbraio 2011.
Il contratto d’appalto con Dasit s.p.a. per il lotto n. 3 (al prezzo complessivo di euro 2.091.576,48 i.v.a. inclusa) è stato stipulato in data 22 aprile 2011.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 23 ottobre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo ordine di censure, la società ricorrente deduce la violazione dei principi sanciti dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, poiché nel capitolato di gara non sarebbero sufficientemente specificati i criteri per l’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche e la commissione giudicatrice avrebbe arbitrariamente attribuito un maggior peso alla fornitura per il presidio di Rivoli, in relazione al sub-punteggio riguardante la “velocità operativa degli analizzatori proposti per le diverse sedi” (fino a 3 p.).
In contrario, va rilevato che i 50 p. massimi previsti dalla lex specialis di gara per gli aspetti qualitativi delle offerte sono stati suddivisi in due sub-criteri: “progetto complessivo” (fino a 15 p.) e “caratteristiche preferenziali dei sistemi” (fino a 35 p.).
Entrambi i predetti sub-criteri risultano a loro volta scomposti, nella tabella dell’art. 102 del capitolato per il lotto n. 3, in parametri maggiormente dettagliati.
Così, per il “progetto complessivo” la ponderazione si è basata su: organizzazione del laboratorio, razionalizzazione delle procedura analitiche e del trattamento dei campioni, riduzione del T.A.T., risorse impegnate nel flusso operativo, obiettivi segnalati, modalità e rispondenza della gestione informatica all’organizzazione dei laboratori, ottimizzazione delle soluzioni per i laboratori con maggiore produzione, caratteristiche dell’assistenza tecnica.
Per le “caratteristiche preferenziali dei sistemi”, la ponderazione si è basata su: velocità operativa degli analizzatori, tempi necessari per l’inizio e la chiusura delle attività e per la manutenzione, modalità di rilevazione del coagulo e comportamento nelle interferenze, possibilità di campionamento da provetta chiusa, caratteristiche e stabilità dei reattivi, taglio delle confezioni, disponibilità di lotti di reattivi a lungo termine, possibilità di eseguire in automatico le curve di calibrazione, possibilità di impostare metodiche per la variazione dei volumi, delle diluizioni e dei tempi di incubazione, caratteristiche dei controlli di qualità e della V.E.Q., grado di automazione nella gestione dei campioni, caratteristiche del monitoraggio della terapia anticoagulante orale.
Una siffatta articolazione dei criteri tecnico-qualitativi è conforme a quanto prescritto dall’art. 83 del Codice, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, non potendo farsi discendere dalla norma l’obbligo per la stazione appaltante di frazionare all’infinito i sub-criteri ed i corrispondenti sub-punteggi ai primi associati, come vorrebbe la ricorrente.
In particolare, il sub-criterio “progetto complessivo” è stato ulteriormente articolato in otto distinti parametri di valutazione che costituiscono la sintesi degli elementi integranti del progetto, secondo le istruzioni dettate nell’art. 19 del capitolato speciale. E’ vero che ai parametri non sono associati altrettanti sub-punteggi, ma sul punto deve osservarsi che la commissione giudicatrice ha trascritto a verbale un’esauriente motivazione in ordine ai giudizi espressi (cfr. doc. 3 della difesa dell’Azienda sanitaria) e che la società ricorrente, proprio in relazione al sub-criterio qui censurato, ha ottenuto il punteggio massimo (15 p.).
Quanto, poi, all’applicazione del secondo sub-criterio “caratteristiche preferenziali dei sistemi”, è infondata la censura secondo la quale il parametro relativo alla velocità operativa degli analizzatori proposti per le diverse sedi (fino a 3 p.) sarebbe stato applicato in modo arbitrario dalla commissione di gara. Il riferimento al maggior carico di lavoro del presidio di Rivoli, pari al 48% del totale annuo complessivo, è stato infatti espresso per la prima volta dalla stazione appaltante in risposta all’istanza di riesame notificata dalla società ricorrente e costituisce, in ogni caso, un elemento valutativo non esclusivo ed in sé ragionevole.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente afferma che l’offerta economica della Dasit s.p.a. contrasterebbe con le condizioni prescritte nell’art. 24 del capitolato speciale, in particolare per la presenza di canoni di locazione delle apparecchiature non omogenei per i laboratori di Avigliana, Venaria Reale, Giaveno e Susa.
Come dimostrato dalla difesa della stazione appaltante, la strumentazione offerta dalla società aggiudicataria per i laboratori di Venaria Reale, Giaveno e Susa, sebbene identica nella denominazione del modello, è diversamente accessoriata e prevede la condivisione di alcune apparecchiature, ciò che giustifica il maggior canone richiesto per il laboratorio di Avigliana.
E’ infondato l’ultimo ordine di censure incentrato sull’asserita erroneità delle valutazioni tecniche compiute dalla commissione giudicatrice, in relazione al parametro “velocità operativa degli analizzatori proposti per le diverse sedi” (3 p. all’aggiudicataria, 2 p. alla ricorrente).
Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione (che nella specie, ad avviso del Collegio, non è ravvisabile), non essendo ammissibile che l’impresa ricorrente vi contrapponga le proprie valutazioni di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).
Nella fattispecie, come si è visto, il capitolato di gara ha preventivamente fissato criteri dettagliati per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche e la commissione ha espresso, per ciascun concorrente, un giudizio sintetico di valutazione in ordine alle caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti e dei sistemi offerti, così adempiendo all’onere motivazionale che informa le procedure rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Donde l’infondatezza, anche per tale parte, dell’impugnativa.
Ne consegue, infine, che la domanda di caducazione del contratto e di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente è anch’essa respinta.
Le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, e sono liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 e di Dasit s.p.a., a ciascuno nella misura di euro 1.500,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO