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Consiglieri comunali: le condizioni di legittimità di deleghe e incarichi conferiti.

Elezioni

Sulla legittimità del decreto con il quale il Sindaco conferisce a taluni consiglieri comunali incarichi e deleghe specifiche per fini consultivi, tesi allo svolgimento di attività di mero studio.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, Ordinanza ORDINANZA CAUTELARE 7 dicembre 2017, ord. n. 461

Premassima

1. Deve ritenersi legittimo il decreto con il quale il Sindaco p.t. attribuisce ad alcuni consiglieri comunali incarichi o deleghe specifiche aventi ad oggetto fini consultivi, per lo svolgimento di attività di mero studio, in temi di interesse generale.

Principio

1. Deve ritenersi legittimo il decreto con il quale il Sindaco p.t. attribuisce ad alcuni consiglieri comunali incarichi o deleghe specifiche aventi ad oggetto fini consultivi, per lo svolgimento di mero studio, in temi di interesse generale.

In riferimento al decreto col quale il Sindaco p.t. conferisce a taluni consiglieri comunali incarichi o deleghe specifiche aventi ad oggetto fini consultivi, per lo svolgimento di mero studio, in temi di interesse generale, il Collegio ha osservato che i suddetti studi, così come qualificati dall’Ente, non sembrano essere incompatibili con le attribuzioni dell’apparato di governo dell’Ente locale, purché essi non costituiscano lo strumento per svolgere attività riservata ad organi diversi dal consiglio comunale e dai suoi membri, ricorrendo nella ridetta ipotesi un evidente abuso in danno dell’intera collettività comunale.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 7 dicembre 2017, ord. n. 461
Pubblicato il 06/12/2017N. 01228/2017 REG.RIC.

N. 00461/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01228/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2017, proposto da:


Domenico Pellegrini, Onofrio Lilla, Mariagabriella Ruggiero e Dionisio Lamanna, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abbrescia n. 83/B;


contro

Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via G. Bozzi, n. 51;

nei confronti di

Arianna Liotino, Francesco Frugis, Marilena Abbatepaolo, Valerio Cantatore e Lucia Brescia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Sindacale n.20/17, pubblicato sull'Albo Pretorio fino al giorno 8 settembre 2017;

- ove occorra, degli atti di accettazione degli incarichi di Consiglieri Comunali Collaboratori (id est Delegati) da parte dei controinteressati;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Francesco Silvio Dodaro e avv. Riccardo Pezzuto;


Ritenuto che il Comune ha ribadito anche in questa sede che gli incarichi contestati sono stati conferiti dal Sindaco a componenti del Consiglio comunale esclusivamente a fini consultivi, per un’attività di mero studio di temi di interesse generale;

Considerato che tali studi, come qualificati dall’Ente, non appaiono prima facie incompatibili con le attribuzioni dell’apparato di governo dell’Ente locale, a condizione che essi non costituiscano lo strumento per svolgere attività riservata ad organi diversi dal Consiglio e dai suoi membri, ricorrendo in tal caso un palese abuso in danno dell’intera collettività comunale;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Flavia Risso, Referendario

Maria Colagrande, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Maria ColagrandeGiuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO