Concorsi pubblici e violazione della regola dell'anonimato
Concorsi pubblici Università e Enti di ricerca
Principio
N. 02935/2014
N. 01603/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2013, proposto da Natalia Pollicino e Federica Li Conti, rappresentate e difese dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti e Delia Santi, con domicilio eletto in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 47.
contro
Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca - Università degli studi di Messina rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti di
Marcello Divino, Nunzio Foti, Antonia Frisone, Rosina Vita, Marco Spadaro, Angelica Santamaria, Martina Mascaro, Rosangela Vito, Alberto Stagno, Valeria Prestipino Giarritta, Laura Giordano, Rossana Ritrovato, Serena Piccione, Irene Ingegneri, Ornella Sanfilippo Tabò, Marta Manti, Aldo Torrisi, Marianna Eleonora Labate, Diletta Calabrò, Giuseppe Maugeri, Rosa Maria Minniti, Sarah Merenda, Claudia Spinella, Rossana Rizzo, Stefania Palella, Alessia Giuffrida, Giusy Pintabona, Rachele Raimondo, Mariangela Scaffidi Fonti, Valeria Merrino, Lettiera Anna Morabito, Elvira Pantò, Giuseppe Mirenda, Giorgia Pepe, Ilaria Furfari, Maria Giovanna Comerci, Sergio Merlino, Margherita Serruto, Erica Milone, Tiziano Mirabello, Jeffrey David Padul, Francesco Mazzitelli, Federica Vita; Antonia Frisone, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Fatato, con domicilio eletto presso l’avv. Andreina Di Torrice in Roma, via Mecenate, 27.
per la riforma
della sentenza n. 8394/2012 del TAR Lazio (Sezione Terza bis) resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2008/2009, dell’Università degli studi di Messina - risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dell’Università degli studi di Messina e di Antonia Frisone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell' udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Umberto Cantelli e e l’avvocato dello Stato Francesco Meloncelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2008-2009 presso l'Università degli studi di Messina. Escluse dal novero degli ammessi, hanno insieme con altri impugnato, con plurime censure, tutti gli atti di concorso presso il Tar Lazio chiedendo, in via principale, l'annullamento del diniego di ammissione al corso di laurea e, in subordine, l'annullamento dell'intera prova di ammissione.
Il TAR, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, evidenziando l'infondatezza:
a) delle censure riferite al contenuto dei quiz, in assenza di una specificazione delle risposte fornite alle domande somministrate durante la prova e la cui formulazione è stata ritenuta non corretta;
b) dell'esistenza di irregolarità verificatesi nella giornata in cui si è svolta la prova, in quanto la richiesta invalidazione dell'intero procedimento di ammissione al corso di laurea come rimedio ad un'ingiustizia subita si tradurrebbe in una più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che sono stati ammessi alla frequenza del citato corso di laurea;
c) dell'individuazione, da parte dell'Università, dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni al primo anno, sia per quanto riguarda la denunciata pubblicazione del bando del Rettore prima del decreto di determinazione ministeriale dei posti da assegnare all'Università, sia per ciò che concerne il difetto di istruttoria. Ciò in considerazione della posizione di graduatoria rivestita dopo l'espletamento della prova di ammissione che non consentirebbe comunque di recuperare un numero di posti idoneo a consentire l'ammissione;
d) delle modalità di valutazione mediante il sistema dell'affidamento al CINECA, dal momento che le operazioni di correzione automatica hanno riguardato esclusivamente la lettura con sistemi elettronici dei questionari redatti dai concorrenti con lo sbarramento di caselle relative alle risposte, con altrettanto automatica attribuzione dei punteggi stabiliti, non essendovi alcuna altra attività valutativa da compiere.
2. Le ricorrenti hanno proposto, il 4 marzo 2013, appello avverso la citata sentenza deducendo, con il primo motivo, che il TAR ha rigettato il motivo aggiunto di ricorso riguardante la violazione dell'anonimato senza chiarire se i vizi dedotti fossero fondati o meno, allo scopo di salvaguardare sostanzialmente la posizione acquisita dagli studenti ammessi. Ciò, secondo le ricorrenti, non è accettabile, dal momento che la violazione dell'anonimato si è consumata, poichè il codice segreto è stato posto accanto al nome e cognome di ogni candidato nei fogli firma di ingresso e di uscita e le stesse modalità di consegna e raccolta degli elaborati sono stati tali da consentire di associare ogni busta contenente l'elaborato al nome di un candidato. Lo stesso decreto ministeriale del 18 giugno 2008 aveva, del resto, stabilito il rispetto dell'anonimato, pena l'annullamento delle prove.
Le ricorrenti hanno poi precisato il contenuto del loro ricorso tendente all'annullamento degli atti di graduatoria, limitatamente alla parte in cui non risultano collocate in posizione utile per l'ammissione al corso, nell’intento di salvaguardare gli altri candidati ammessi al corso di laurea e , solo in caso di diniego di tale possibilità, all’annullamento dell'intera procedura concorsuale.
Tale posizione è coerente, ad avviso delle ricorrenti, con il nuovo impianto codicistico e con l'interpretazione fornita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 23 marzo 2011, secondo cui l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere viene raggiunto con tecniche e forme di tutela non più limitate alla demolizione del provvedimento, ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale.
Con il successivo motivo di appello, le ricorrenti hanno insistito sulle censure riferite al contenuto dei quiz contestati e hanno lamentato che il TAR abbia omesso di verificare che, dalla corretta formulazione dei quiz, le ricorrenti avrebbero potuto ottenere un punteggio tale da collocarsi in graduatoria in una posizione utile per l'ammissione. In ciò è, del resto, la violazione del legittimo affidamento nel giusto operare dell'Amministrazione.
Le ricorrenti hanno, infine chiesto il risarcimento dei danni in forma specifica, tramite l'ammissione al corso di laurea, dal momento che, con la violazione contestata, l'Amministrazione è incorsa in responsabilità contrattuale per inadempimento, esponendosi al relativo risarcimento di cui all'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo.
Al risarcimento in forma specifica, le ricorrenti aggiungono la domanda risarcitoria in termini economici per il ritardato ingresso di un anno nel mondo del lavoro, la cui monetizzazione è eseguibile, avendo a riferimento il compenso annuale degli specializzandi di medicina.
3. Si è costituita in giudizio Antonia Frisone in qualità di controinteressata, la quale in una memoria del 20 maggio 2013 ha contestato i motivi di appello, sostenendo la legittimità dell'operato dell'Università riguardo al principio dell'anonimato e difendendo la posizione assunta dalla sentenza del TAR Lazio sull'esigenza di salvaguardare i candidati immatricolati al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia e la correttezza della formulazione dei quesiti.
4. La sola appellante Federica Li Conti,con l'istanza presentata il 14 gennaio 2014, chiedeva di accogliere l'istanza cautelare e che le fosse permesso di seguire con riserva i corsi di recupero delle lezioni del primo anno di medicina e chirurgia, corsi allestiti dall'Università in virtù del D.M. del 29 novembre 2013 che ha consentito l'ammissione sopranumeraria di 2300 candidati inizialmente esclusi. Con ordinanza del 22 gennaio 2014, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare tesa all'ammissione con riserva ai corsi di recupero.
5. L'appellante Natalia Pollicino, in data 14 febbraio 2014, ha fatto pervenire una sua memoria in cui ha affermato:
a) di essersi nel frattempo laureata in giurisprudenza presso la stessa Università;
b) di avere, pertanto, interesse al solo risarcimento dei danni per la tardiva e non più attuale ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, a tenore dell'articolo 34, comma 3 del codice del processo amministrativo e sussistendo i presupposti del danno risarcibile quantificato economicamente con riferimento al compenso annuale degli specializzandi di medicina.
6. Anche l'appellante Federica Li Conti ha fatto pervenire una sua memoria datata 14 febbraio 2014, nella quale ha evidenziato le domande formulate nel ricorso di primo grado e in appello consistenti nella richiesta di annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui non è stata collocata in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea in medicina e, in via gradata, nel riconoscimento del suo diritto ad essere ammessa al corso e comunque del risarcimento di tutti i danni subiti.
DIRITTO
1. L'appello è fondato.
1.1 I termini della vicenda vanno esaminati alla luce della sentenza dell'adunanza plenaria n. 25 del 20 novembre 2013 che, in una vicenda analoga, ha enunciato il principio della rilevanza della regola dell'anonimato nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo senza la necessità dell'accertamento, in concreto, dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, con conseguente annullamento delle graduatorie formatesi.
1.2 Nel caso di specie, le ricorrenti hanno partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2008-2009 svoltesi presso l'Università di Messina. Una di esse ha intrapreso nel frattempo un altro corso di studi conseguendo la relativa laurea e l'altra, nel mese di gennaio 2014, è stata ammessa con riserva ai corsi di recupero delle lezioni del primo anno della facoltà di medicina, corsi predisposti dall'Ateneo in virtù di quanto previsto dal D.M. del 29 novembre 2013.
Ciò posto, questo Collegio, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 del codice del processo amministrativo, reputa non più utile l'annullamento degli atti impugnati. Li giudica, però, illegittimi, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata del TAR Lazio, con riguardo precipuo alla violazione del principio dell'anonimato, la cui censura è stata sollevata con il motivo aggiunto proposto in primo grado, non accolto dal giudice di prime cure e riproposto con il primo motivo di appello.
Conseguentemente, avendo la vicenda evidenziato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al corso di medicina, organizzazione evidentemente non rispettosa delle regole dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, regole che, se rispettate dall’Ateneo, avrebbero creato le condizioni di migliori prestazioni da parte delle ricorrenti
secondo un parametro di comune esperienza, questo Collegio ritiene che sussista il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dall'Università e l'evento in termini di qualità della prova sostenuta dalle odierne appellanti.
Ben può, infatti, sussistere il nesso causale quando si accerti l'illegittimità di un atto che ha prodotto, anche se in via mediata o indiretta, un evento dannoso come effetto e conseguenza proprio di quella condotta illegittima sotto un profilo amministrativo.
L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione.
Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso. Quest’ultima è stata peraltro già stabilita con l'ammissione con riserva alle lezioni attraverso l'accoglimento dell'istanza cautelare presentata da una delle due appellanti, la candidata Federica Li Conti.
1.3 In presenza, però, dell’interesse manifestato dalla ormai dottoressa in giurisprudenza Natalia Pollicino soltanto al risarcimento in termini economici, questo Collegio riconosce alla sola appellante Federica Li Conti il risarcimento in forma specifica e ordina all'Università degli Studi di Messina di ammetterla in via definitiva al corso in medicina e chirurgia per il quale aveva partecipato al concorso nell'anno accademico 2008-2009.
1.4. In merito, infine, alla domanda risarcitoria in termini economici proposta dalle due odierne appellanti, questo Collegio riconosce che, a causa delle illustrate inadempienze riscontrate nell'attività dell'Amministrazione, queste ultime sono state illegittimamente private della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano, subendo di conseguenza i relativi danni, anche in termini economici.
Il danno subito è quantificabile nel ritardato ingresso nel mondo accademico e conseguentemente del lavoro e ciò vale per le due appellanti anche con riguardo alla perdita di chance, in modo particolare per la dottoressa Pollicino che ha modificato le sue scelte, rinunciando alla sua iniziale aspirazione.
Conseguentemente, questo Collegio riconosce ad entrambe le appellanti un risarcimento dei danni e lo quantifica, in via equitativa, in euro diecimila, che l'Università degli Studi di Messina dovrà sborsare a favore di ciascuna di loro.
2. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto in riforma della sentenza impugnata del TAR Lazio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono, come di regola, la succombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie, nei termini suesposti, l'appello in epigrafe (ricorso n. 1603/2013) e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l'Università degli Studi di Messina a corrispondere a ciascuna delle appellanti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 10.000 (diecimila/00) nonché al pagamento, a favore di ciascuna delle appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5000 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO