Assunzione mediante avviamento a selezione
Pubblico impiego
Principio
1. Sulla giurisdizione in materia di assunzioni mediante avviamento a selezione.
1.1. Sussiste la giurisdizione del g.a. in ordine alle controversie relative alla contestazione della scelta dell'amministrazione scolastica di indire un concorso di cui all'art. 554 del D.lgs. n. 297/1994, senza riservare la quota del 30 % dei posti disponibili all'assunzione mediante avviamento dei lavoratori socialmente utili iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità, come previsto dall'art. 45, comma 8, L. n. 144/1999. Infatti, detta contestazione si risolve in richiesta di tutela di una situazione giuridica soggettiva correlata al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione e all’indizione di una procedura concorsuale: tutela che va domandata al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.
2. Sui presupposti di operatività della riserva di cui all'art. 45, comma 8, L. n. 144/1999.
2.1. Il diritto all'assunzione nella quota di riserva del 30 % dei posti disponibili mediante avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. n. 56/1987, stabilita dall'art. 45 cit. in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, non è destinato a operare nei confronti dei lavoratori ex L.S.U. già stabilizzati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
N. 00669/2013 REG.SEN.
N. 01719/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2011, proposto da:
Caiaffa Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.to Giuseppe Negro, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Manzoni n. 15;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi n. 23;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente all’assunzione nella quota di riserva del 30% dei posti di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’anno scolastico 1999/2000, con conseguente declaratoria del dovere dell’autorità scolastica di attivare le doverose procedure di legge per l’avviamento a selezione del ricorrente, ai fini dell’assunzione, e condanna della p.a. al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi nei preliminari l’avv. G. Negro, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato A. Roberti, per il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente dichiara di aver svolto, quale lavoratore socialmente utile, attività corrispondente a quella del profilo professionale di collaboratore scolastico in diversi istituti statali di istruzione primaria per oltre ventiquattro mesi (dal 4 novembre 1996 al 31 maggio 2001).
In relazione a tale attività, dichiara di aver presentato domanda di partecipazione al concorso, per soli titoli, indetto con ordinanza ministeriale 30 maggio 2000, n. 153, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, per l’accesso ai ruoli relativi ai profili professionali della III^ e IV^ qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) statale degli istituti scolastici.
Con Decreto dell’8 novembre 2000 (prot, 33957/II/II) il Provveditore agli studi di Lecce disponeva l’esclusione del ricorrente da tale procedura selettiva, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 della predetta ordinanza ministeriale, non essendo il ricorrente titolare di rapporto di lavoro (impiego) alle dipendenze dello Stato o degli Enti locali (tenuti sino al 31 dicembre 1999 a fornire alle scuole statali il personale A.T.A.), ma lavoratore socialmente utile.
Il ricorrente prestava acquiescenza al provvedimento di esclusione.
Con il ricorso in esame, pur senza rubricare specifici motivi d’impugnativa, l’odierno ricorrente, si duole della scelta operata a monte dall’Amministrazione scolastica di indire una selezione pubblica per l’accesso ai profili professionali di collaboratore e/o operatore scolastico anziché procedere all’assunzione nella quota di riserva del 30% dei posti messi a concorso, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468/1997. Sulla base della dedotta illegittimità dell’azione amministrativa, il ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto ad essere assunto nella quota di riserva del 30% dei posti di collaboratore e/o operatore scolastico da ricoprire a far data dall’anno scolastico 1999/2000 nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza della mancata assunzione e la condanna della P.A. al pagamento di quanto dovuto (con interessi e rivalutazione monetaria), oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili (difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, prescrizione del diritto, prestata acquiescenza, omessa instaurazione del contraddittorio) e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande azionate.
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013, sentite le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
1.1 Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all’odierna controversia.
Nel caso in esame, infatti, l’amministrazione scolastica, nell’indire il concorso di cui all’art. 554 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (che disciplina le assunzioni nei ruoli del personale A.T.A.), ha scelto di non procedere ad assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (per le quali opera la riserva del 30% a favore dei lavoratori socialmente utili) e tale scelta viene in concreto contestata in questa sede.
Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare con riguardo ad analoga questione che “la contestazione della scelta dell’amministrazione di mettere a concorso i posti disponibili, senza riservarne una parte alle assunzioni mediante avviamento a selezione, si risolve in richiesta di tutela di una situazione giuridica soggettiva correlata al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione e all’indizione di una procedura concorsuale: tutela che va domandata al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 febbraio 2010 n. 4064).
1.2 Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla disamina delle altre eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della Amministrazione resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Con riguardo ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), l’art. 12, 4° comma, del d.lgs. n. 468/1997 stabilisce che “gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Il beneficio di cui sopra è stato poi confermato dall’art. 45, comma 8, della legge n. 144/1999, a norma del quale “ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni”.
Premesso ciò, il Collegio fa rilevare che se, in via generale, l’ordinamento ha previsto il diritto alla riserva dei posti in funzione dell’accesso diretto ai ruoli di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (ossia per l’inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego), tuttavia, detta riserva non è destinata a operare nei confronti dei lavoratori ex L.S.U. già stabilizzati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso in esame, risulta che il ricorrente è stato stabilizzato mediante assunzione da parte di una cooperativa di pulizie sin dall’1 gennaio 2001, prima sulla base di apposite convenzioni stipulate ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000, poi sulla base di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, lett. a), del D.M. 20 aprile 2001, n. 65.
Come recentemente statuito dal Consiglio di Stato su questione analoga - dal cui orientamento il Collegio non ha motivo per discostarsi - la normativa invocata dal ricorrente (art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468/1997 e art. 45, comma 8, della legge n. 144/1999) non si applica nei suoi confronti, risultando questi stabilizzato, alla data di proposizione del presente ricorso, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed avendo “acquisito uno specifico status, in sede di applicazione del decreto interministeriale, emanato di concerto tra il Ministero del lavoro ed il Ministero del tesoro, del 20 aprile 2001, n. 65, conformativo delle sfere giuridiche e rimasto inoppugnato, che ha delimitato l’ambito oggettivo e soggettivo dei benefici spettanti al personale in precedenza impiegato” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 maggio 2012 n. 2785).
Sulla scorta di tali principi, pertanto, non può essere invocato dall’interessato il diritto a essere assunto nella quota di riserva del 30% citata mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento da parte dell’Amministrazione scolastica, dovendo quest’ultima, comunque, verificare, prima di procedere all’assunzione, l’insussistenza di eventuali requisiti ostativi (TAR Puglia Bari, sez. II, 22 novembre 2012, n. 1979).
Per le considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente relativa all’accertamento del preteso diritto a essere assunto, mediante avviamento a selezione, nella quota di riserva del 30% dei posti di collaboratore e/o operatore scolastico a far data dall’anno scolastico 1999/2000 deve essere respinta.
3. Parimenti da respingere, per insussistenza della dedotta illegittimità dell’azione amministrativa, sono la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente (peraltro, non provata né nell’an né nel quantum) nonché la connessa domanda relativa alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.
In considerazione della natura e della peculiarità della questione dedotta in giudizio, sussistono, con ogni evidenza, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO