Ammissione con riserva agli esami di maturità
Istruzione pubblica Giustizia amministrativa
Principio
N. 02727/2013
N. 08790/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 8790 del 2012, proposto dal sig. Edoardo Cantarella, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Alboni, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Istituto di istruzione secondaria superiore “B. Cellini”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, 12 luglio 2012, n. 1314.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il consigliere Andrea Pannone e udito per il ricorrente l’avvocato Alboni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, avendo frequentato l’ultimo anno dell’istituto tecnico professionale “B. Cellini” di Firenze, indirizzo grafica pubblicitaria, ha impugnato il diniego di ammissione all’esame di Stato, lamentando un difetto di motivazione, anche in relazione al buon andamento dimostrato nel corso dell’anno, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri studenti.
2. Il tribunale amministrativo per la Toscana ha respinto il ricorso n. 846 del 2012, sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’alunno ha riportato il voto “due” in matematica e tale circostanza, a norma dell’art. 6, comma 1, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, che non è fatto oggetto di specifiche censure, è ragione sufficiente per la non ammissione all’esame di Stato;
- in ogni caso l’importanza della materia nel corso di studi in questione, unitamente al fatto che solo in tre materie su nove il ricorrente ha ottenuto una votazione superiore al sei, dimostra la ragionevolezza del provvedimento emanato dall’Istituto;
- la disparità di trattamento non viene dimostrata e comunque non costituisce motivo per l’ammissione del ricorrente all’esame di Stato, poiché una censura di tal genere è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche e ciò deve essere escluso nel caso di specie, in ragione delle peculiari individualità di ogni studente (C.d.S. VI, 17 gennaio 2011 n. 236).
La sentenza impugnata ha evidenziato poi che il rigetto del ricorso determina il travolgimento dei risultati dell’esame finale cui il ricorrente era stato ammesso, a seguito di un decreto monocratico, seguito da una ordinanza collegiale che ha respinto la domanda cautelare.
3. Il ricorrente propone ricorso in appello affidato ai seguenti motivi così epigrafati:
I) mancata rilevazione di una circostanza preclusiva alla decisione nel merito; mancata rilevazione della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, ultrapetizione.
II) difetto di istruttoria, violazione del diritto alla prova, violazione dell’art. 64, comma 3, del Cod. proc. amm.;
III) errata ricostruzione dei fatti, errata applicazione di norma regolamentare illegittima, da disapplicare.
4. Osserva la Sezione che, ai fini della decisione, occorre prendere le mosse dall’ordinanza del Ministero dell’istruzione 11 maggio 2012, n. 41 (recante le “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. A.S. 2011/2012”), la quale dispone, per quel che qui interessa:
- art. 2 (candidati interni), comma 1: “sono ammessi all’esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi” (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122);
- art. 3 (candidati esterni), comma 8: “l’ammissione dei candidati esterni è subordinata all’esame preliminare di cui all’art. 7 della presente ordinanza”.
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente sottolineare che, sulla base della disciplina or ora richiamata e non fatta oggetto di alcuna censura, non si può essere ammessi agli esami conclusivi senza aver superato un giudizio preliminare che, per i candidati interni, consiste nella valutazione compiuta in sede di scrutinio finale, e, per i candidati esterni, nel superamento di un esame definito preliminare.
5. Il ricorrente aveva partecipato agli esami conclusivi sulla base del decreto cautelare emesso dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 15 giugno 2012, n. 377.
Afferma il ricorrente che: “All’esito delle prove svolte, non solo superava l’esame, ma riportava uno dei migliori punteggi della sua classe: il 5° su 19”.
All’esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2012, il giudice di primo grado invece di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso, lo rigettava precisando che la sentenza travolgeva l’esito dell’esame sostenuto sulla base del provvedimento presidenziale.
6. Con il primo motivo di ricorso l’interessato ha richiamato la pronuncia della Quarta Sezione di questo Consiglio 31 marzo 2009, n. 1892, secondo la quale “il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi. Deve infatti ritenersi preminente la considerazione che l’esame di maturità, pur vertendo, all’epoca del giudizio, su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di Classe, ha comportato ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica. La Commissione d’esame, pertanto, discostandosi, nel caso di specie, dal giudizio di non ammissione, supera ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione”.
7. Osserva la Sezione che non può essere di per sé affermata l’irrilevanza del giudizio negativo di ammissione all’esame, quando all’esito della ammissione con riserva lo studente ottenga una valutazione positiva.
Infatti, in base alla normativa di settore, non può essere considerata superflua la medesima fase del procedimento, consistente nel preliminare giudizio di ammissione.
Un ricorso in tema di esami di maturità – quando un decreto cautelare monocratico ammetta lo studente a svolgerli - non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del superamento dell’esame conclusivo.
Da un lato, l’Amministrazione ha comunque titolo a veder riaffermata la legittimità del proprio atto, anche al fine di evitare che siano proposte pretese risarcitorie.
Dall’altro, il ricorrente conserva l’interesse alla decisione sul proprio ricorso, perché solo una sentenza di accoglimento di per sé consente di salvaguardare gli effetti degli atti amministrativi emessi in esecuzione della misura cautelare, destinati in quanto tali ad essere travolti dalla pronuncia che definisce il giudizio.
Del resto, dall’accoglimento del ricorso deriva l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento relativo al giudizio di ammissione, che, ove si concluda con un esito favorevole per lo studente, consentirà la conservazione degli effetti positivi dell’esame conclusivo.
D’altro canto, se il ricorrente si fosse ritirato prima del 15 marzo, cosi come previsto, dall’ordinanza ministeriale più su richiamata, non sarebbe stato sottoposto al giudizio del consiglio di classe, ma avrebbe dovuto sostenere l’esame di ammissione previsto dal comma 8 citato.
Né in fattispecie risulta applicabile l’art. 4, comma 2 bis, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005 n. 168, riguardante gli esami per il conseguimento di abilitazione professionale: esso infatti ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica.
Del resto, tale disposizione ha disposto la salvezza degli effetti di una nuova valutazione amministrativa, anche se effettuata d’ufficio o a seguito di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, mentre in tema di esami di maturità vi è una fase procedimentale (quella riguardante l’ammissione), rimessa alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, rispetto alle quali non sussiste la giurisdizione di merito del giudice amministrativo, che non può sovrapporre la propria valutazione (tanto meno con una pronuncia cautelare) a quella riferibile ai poteri dell’Amministrazione.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura, in realtà, ipotizza, sia pure in maniera generica, delle diffuse illegittimità che sarebbero state compiute dal consiglio di classe, allorquando afferma che ricorrete altri studenti, pur avendo riportato medie gravemente insufficienti, sarebbero stati successivamente ammessi all’esame conclusivo.
Quand’anche tali circostanze provate risultassero sussistenti, esse non potrebbero condurre all’accoglimento del ricorso, perché il giudizio amministrativo non può essere la sede per estendere al ricorrente le eventuali illegittimità commesse dal consiglio in favore di altri studenti.
9. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
Infatti il giudice amministrativo può disapplicare un atto regolamentare, nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva e solo ove questi incida su una posizione di diritto soggettivo, quale non è certamente quella fatta valere con il ricorso in esame.
Qualora si deduca che un atto autoritativo sia viziato per illegittimità derivata da una disposizione regolamentare, vi è l’onere per l’interessato di impugnare – unitamente all’atto applicativo – anche la disposizione regolamentare, divenuta attualmente lesiva.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (8790 del 2012), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
Silvia La Guardia, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO