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Variazioni essenziali dal permesso di costruire

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Edilizia privata. Attività di vigilanza. Esercizio di poteri repressivi. Ricorso in sede giurisdizionale. Contointeressati in senso formale. Proprietari di fondo limitrofo. Esclusione. 2. Permesso di costruire. Interventi eseguiti con variazioni essenziali. Rimozione difformità. Residue difformità. Valutazione loro rilevanza in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Necessità. 3. Piano regolatore. Destinazione di zona. Insediamenti produttivi a supporto dello sviluppo turistico. Limite dimensionale e non tipologico. Destinazione artigianale. Compatibilità
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 23 settembre 2014, n. 04790

Principio

1. Edilizia privata. Attività di vigilanza. Esercizio di poteri repressivi. Ricorso in sede giurisdizionale. Contointeressati in senso formale. Proprietari di fondo limitrofo. Esclusione.
1.1. Ove siano gravati in sede giurisdizionale provvedimenti repressivi di abusi edilizi, i proprietari confinanti con il terreno interessato dall'abuso non hanno la posizione di controinteressati in senso giuridico formale in rapporto agli atti impugnati. 
1.2. In applicazione del c.d. criterio della vicinitas, i proprietari di immobile limitrofo a quello interessato da attività edilizia sono titolari di un interesse protetto alla regolare edificazione sul fondo vicino, con possibilità di sollecitare interventi repressivi dell’Amministrazione e di impugnare titoli abilitativi rilasciati con riferimento a quest’ultimo, se ritenuti illegittimi; l’Amministrazione, tuttavia, è tenuta ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti del solo proprietario dell’area, direttamente interessata dall’intervento edilizio ritenuto irregolare, senza che l’atto rechi alcuna indicazione riguardo ai soggetti, che abbiano eventualmente sollecitato le iniziative comunali e senza pertanto che tali soggetti possano ritenersi controinteressati, se non in via di mero fatto, con conseguente ininfluenza dell’eventuale notifica del ricorso agli stessi. L’art. 41, comma 2 del Codice del processo amministrativo (approvato con d.lgs. n. 104 del 2010) è del resto chiaro nell’indicare quale “controinteressato” alla conservazione dell’atto il soggetto “che sia individuato nell’atto stesso”. 

2. Permesso di costruire. Interventi eseguiti con variazioni essenziali. Rimozione difformità. Residue difformità. Valutazione loro rilevanza in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Necessità.
L’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui prevede la “rimozione” delle difformità essenziali rilevate, rispetto al progetto assentito, deve trovare lettura, seppure con le dovute cautele, conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. In base a tali principi, ove, successivamente all'intervento di ripristino, emergano assai modeste difformità rispetto al progetto assentito dall'Amministrazione comunale, l’interesse pubblico al rispetto dei parametri urbanistici può essere perseguito senza necessaria e, a tal punto, sproporzionata compromissione degli interessi del proprietario dell’immobile, se costretto ad una demolizione dell’edificio inevitabilmente totale, poiché riferita a parti strutturali (nella specie si trattava del piano seminterrato di sostegno).

3. Piano regolatore. Destinazione di zona. Insediamenti produttivi a supporto dello sviluppo turistico. Limite dimensionale e non tipologico. Destinazione artigianale. Compatibilità.
In un'area che, secondo il vigente strumento urbanistico comunale, ha destinazione a "Insediamenti produttivi a supporto dello sviluppo turistico”, va ritenuto che la previsione urbanistica imponga limiti di dimensioni più che di tipologia degli insediamenti stessi, potendo questi ultimi supportare lo sviluppo turistico dell’area solo se a carattere di esercizio commerciale o artigianale, in settori utili anche per le esigenze di turisti e viaggiatori (soggiornanti, o in transito con autovetture, imbarcazioni, caravan o roulottes), senza quella compromissione delle caratteristiche funzionali al turismo, che potrebbe ravvisarsi in presenza di insediamenti di livello industriale, o comunque inidonei a soddisfare esigenze contingenti dell’utenza (cfr. in senso sostanzialmente conforme Cons. Stato, V, 23 ottobre 2013, n. 5132).

Cons. St., Sez. 6, 23 settembre 2014, n. 04790
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