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Usucapione

Espropriazione per pubblica utilità Giurisdizione e competenza Giustizia amministrativa

Sulla giurisdizione del G.A. in tema di controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità. Sull'acquisto per usucapione ventennale dell'area appresa dalla P.A. mediante illegittima occupazione per pubblica utilità
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 19 giugno 2013, n. 01423

Principio

1. Giurisdizione del G.A. in tema di controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità.
In materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto (“ab origine”) una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se faccia difetto un formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 Aprile 2011, n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 Dicembre 2008, n. 1796; Consiglio di Stato, A.P., 30 Luglio 2007, n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007, n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 Dicembre 2007, n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 Luglio 2007, n. 5985; T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 Settembre 2006, n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).

2. Sull'acquisto per usucapione ventennale dell'area appresa dalla P.A. mediante illegittima occupazione per pubblica utilità.
2.1. Nelle controversie nelle quali si faccia questione - ai fini della restituzione e/o della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, il Giudice Amministrativo può esaminare l'eccezione formulata dalla P.A. di acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell’art. 1158 codice civile dell'area illegittimamente appresa. Trattasi di un'eccezione implicante l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà della P.A. in conseguenza del mero possesso ultraventennale, e quindi estranea alla sfera della giurisdizione esclusiva in materia espropriativa, ma ne è consentito l'esame in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a. (trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale).
2.2. Non è idonea, ai sensi dell’art. 1165 codice civile, ad interrompere il termine ventennale previsto dall’art. 1158 c.c. per il perfezionamento dell’acquisizione per usucapione del bene immobile, l’azione civile proposta da chi lamenti l'illegittimità dell'apprensione dinanzi all'A.G.O., senza richiedere la restituzione del bene immobile, ma limitandosi a domandare il risarcimento dei danni. In tema di usucapione, non può riconoscersi efficacia interruttiva se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (ex multis: Cassazione Civile, Sez. II, 25 Luglio 2011, n. 16234).
2.3. La possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. (e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria) di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione incontra, comunque, il limite dell’intervenuta usucapione eccepita dall’Amministrazione convenuta, che non appare preclusa dalla disciplina contenuta nel D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, anche perché in tal caso la possibilità per la P.A. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante (ex art. 42-bis) è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (ex multis: Corte di Cassazione Civile, I Sezione, 4 Luglio 2012 n° 11147).
2.4. L’accertamento (in via incidentale) dell’eccepito acquisto per usucapione da parte della P.A. della proprietà dell’area illegittimamente appresa nel corso di un procedimento espropriativo determina l’estinzione dei diritti azionati da chi lamenti l'illecito spoglio (l‘invocata tutela reale e obbligatoria) e fa venir meno “ab origine” l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto a titolo originario per usucapione (Cfr: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Ottobre 2011, n. 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013, n. 9).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 19 giugno 2013, n. 01423
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