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Titoli edilizi

Urbanistica e edilizia

Accertamenti che, in sede di rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione è tenuta a compiere circa il titolo legittimante la richiesta di titolo edilizio. Inammissibilità di domande risarcitorie formulate con ricorso straordinario al Capo dello Stato
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 28 giugno 2013, parere n. 03062

Principio

1. Accertamenti che, in sede di rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione è tenuta a compiere circa il titolo legittimante la richiesta di titolo edilizio.
1.1. L’amministrazione, in sede di rilascio del permesso di costruire, non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà (o costituente altro diritto reale) in favore del richiedente, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente legittimi il rilascio del provvedimento abilitante (cfr. Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5165).
1.2. In sede di rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione non è tenuta ad effettuare complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile considerato, anzi il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento consente all’amministrazione di semplificare ed accelerare tutte le attività di verifica sul titolo, valorizzando gli elementi documentali forniti dalla parte interessata.
1.3. In sede di rilascio del permesso di costruire, non spetta all’amministrazione dirimere eventuali conflitti tra titoli di proprietà (o costituenti altri diritti reali), in quanto il permesso di costruire fa salvi i diritti dei terzi, non incombendo all’amministrazione di compiere accertamenti in ordine a eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l’amministrazione l’acquisizione del titolo (nella specie la convenzione) che formalmente abiliti alla concessione (cfr. Cons. St., sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3201).
1.4. La legittimazione attiva a richiedere il rilascio del permesso di costruire è configurabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro diritto reale di godimento del fondo, che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo; l’amministrazione non è pertanto tenuta a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 675; sez. V, 4 febbraio 2004, n. 368; sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5487).
1.5. Nel caso di istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una strada carrabile su un fondo di proprietà di terzi, quando la documentazione istruttoria acquisita dimostri l’esistenza di un titolo convenzionale appositivo di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei terreni di proprietà del richiedente il p.d.c., appare del tutto illegittimo l’operato dell’amministrazione volto ad accertare la prescrizione di tale diritto per non uso. Solamente il giudice, infatti, può pronunciarsi sull’esistenza del diritto ed eventualmente, previa eccezione di parte, dichiararne la prescrizione, non potendo la p.a. negare la domanda di permesso di costruire dichiarando l’avvenuta prescrizione del diritto sotteso.

2. Inammissibilità di domande risarcitorie formulate con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sono inammissibili domande a contenuto risarcitorio, in quanto il ricorso al Capo dello Stato è un mezzo di tutela a carattere tipicamente impugnatorio, finalizzato al mero annullamento dell’atto amministrativo illegittimo (cfr. Cons. St., sez. I, 6 marzo 2002, n. 492; sez. III, 28 luglio 2003, n. 3568; sez. I, 29 settembre 2004, n. 1184).

Cons. St., Sez. 1, 28 giugno 2013, parere n. 03062
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