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Termini del procedimento

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

La violazione del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo, ma è fonte di responsabilità patrimoniale. La perdita di efficacia della misura di salvaguardia derivante dall’adozione del P.R.G., a causa dello spirare del termine di legge per la sua conclusione, non legittima il giudice amministrativo al rilascio della concessione edilizia
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 ottobre 2013, n. 04980

Principio

1. La violazione del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo, ma è fonte di responsabilità patrimoniale. 
1.1. Il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento non vizia l’atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza di questo (ex plurimis: Sez. IV, 12 giugno 2012, n. 2264; 10 giugno 2010 n. 3695; Sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371; 14 gennaio 2009, n. 140; 25 giugno 2008 n. 3215).
1.2. Vanno tenute distinte le norme di comportamento dalle norme di validità degli atti giuridici e le conseguenze rispettivamente discendenti dalla violazione dell’une o delle altre, nel senso che solo in quest’ultimo caso la sanzione ricade sull’atto medesimo, determinandone a seconda dei casi la nullità o l’annullabilità, laddove nella prima ipotesi sorgono conseguenze esclusivamente di carattere risarcitorio (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725).
1.3. La carenza dei requisiti di legittimità previsti per l’atto amministrativo, sia che derivino dalla violazione di precetti normativi (violazione di legge ed incompetenza), sia che concernano il perseguimento del fine pubblico costituente la causa del potere autoritativo (eccesso di potere), attengono al concreto svolgimento della funzione amministrativa sfociata nella determinazione provvedimentale. 
1.4. Benché con la legge generale sul procedimento amministrativo sia stata riconosciuta la generalizzazione del dovere di rispettare il termine di conclusione del procedimento (art. 2, l. n. 241/1990), nessuna disposizione di legge lo ha elevato a requisito di validità dell’atto amministrativo, rimanendo dunque lo stesso confinato sul piano dei comportamenti dell’amministrazione, il quale ha dato luogo all’elaborazione da parte di questo Consesso dell’istituto del silenzio (sin dalla pronuncia della IV Sezione 22 agosto 1922, n. 429). 
1.5. L’esercizio della funzione pubblica è connotato dai requisiti della doverosità e della continuità, cosicché i termini fissati per il suo svolgimento hanno giocoforza carattere acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento (97 Cost.), efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1, l. n. 241/1990), e non già perentorio. Conseguentemente, la loro scadenza non priva l’amministrazione del dovere di curare l’interesse pubblico, né rende l’atto sopravvenuto di per sé invalido. Questi principi sono stati confermati dalla successiva introduzione di un rito accelerato contro il silenzio (art. 2 l. n. 205/2000, aggiuntivo dell’art. 21-bis l. n. 241/1990; ora art. 117 cod. proc. amm.) e della regola della risarcibilità del danno da ritardo (mediante l’art. 2-bis l. n. 241/1990, introdotto con l. n. 69/2009: ora ), fino alla previsione per esso di una tutela di carattere indennitario (art. 2, comma 1-bis, aggiunto dal d.l. n. 69/2013, conv. dalla l. n. 98/2013). Il costante indirizzo di politica legislativa che si ricava dai citati interventi normativi è in sostanza quello di mantenere l’obbligo di rispettare i termini di conclusione del procedimento sul piano dei comportamenti, fonte di responsabilità patrimoniale in caso di violazione, ma giammai requisito di validità degli atti.

2. La perdita di efficacia della misura di salvaguardia derivante dall’adozione del P.R.G.,  a causa dello spirare del termine di legge per la sua conclusione, non legittima il giudice amministrativo al rilascio della concessione edilizia.
2.1. Esula dal giudizio di legittimità dell’atto amministrativo l’accertamento della scadenza dell’effetto di salvaguardia derivante dalla mancata approvazione del P.R.G., adottato nelle more del procedimento di rilascio della concessione edilizia e dal conseguente venir meno di tale situazione di pendenza.
2.2. L’oggetto del giudizio di legittimità dell’atto amministrativo è la verifica della corrispondenza dell’atto amministrativo rispetto alle norme di legge o ai principi generali che regolano l’esercizio della funzione amministrativa e non già l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, di competenza dell’amministrazione resistente, coinvolta nel rapporto tra pubblico potere e privato, che ha dato luogo all’emanazione dell’atto impugnato.

Cons. St., Sez. 5, 11 ottobre 2013, n. 04980
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