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Termini a difesa

Giustizia amministrativa Beni culturali e paesaggistici

Termini a difesa nell'ipotesi in cui il Collegio, in sede cautelare, fissi con ordinanza la data di discussione del ricorso. Limiti del sindacato di legittimità consentito al giudice amministrativo in tema di prescrizioni o condizioni di provvedimenti amministrativi. Vincolo di tutela paesaggistica e ricostruzioni di manufatti preesistenti
T.A.R. Liguria, Sez. 1, Sentenza 19 luglio 2013, n. 01097

Principio

1. Termini a difesa nell'ipotesi in cui il Collegio, in sede cautelare, fissi con ordinanza la data di discussione del ricorso.
1.1. L’art. 55, comma 10, d.lgs. 104/10, nello stabilire che il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito, omette di indicare esplicitamente un termine dilatorio per la fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso; il che tuttavia non può comportare l’assenza di qualsiasi termine dilatorio per la fissazione dell’udienza di merito, soluzione che comporterebbe la ingiustificata compressione dei diritti di difesa. 
1.2. L’art. 71 d.lgs. 104/10 individua un termine, quarantacinque giorni, che non può essere derogato neppure su accordo delle parti che rinuncino alla discussione dell’istanza cautelare. Il termine, di quarantacinque giorni, previsto dall’art. 71, comma 5, d.lgs. 104/10, pertanto, costituisce un termine indisponibile individuato dal legislatore quale livello minimo compatibile con la tutela del diritto di difesa nel processo amministrativo. Tale termine non può, pertanto, essere derogato neppure dal giudice in sede di applicazione della previsione di cui all’art. 55, comma 10, d.lgs. 104/10. Peraltro, non essendo previsto, dall’art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010 alcun termine per la fissazione dell’udienza di merito e non potendosi applicare il disposto di cui all’art. 71 cpa atteso che tale ultima previsione, facendo riferimento al decreto di fissazione dell’udienza di merito, non sembra attagliarsi direttamente all’ipotesi prevista dall’art. 55, comma 10 d.lgs. 104/10 in cui la fissazione dell’udienza non avviene da parte del Presidente con proprio decreto ma dal Collegio con ordinanza, deve ritenersi che il Collegio sia libero di fissare discrezionalmente l’udienza di trattazione del merito della causa ovviamente fermo il rispetto del citato termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 71, comma 5, d.lgs. 104/10.

2. Limiti del sindacato di legittimità consentito al giudice amministrativo in tema di prescrizioni o condizioni di provvedimenti amministrativi.
L’annullamento di prescrizioni o di condizioni, qualora le stesse siano illegittime, nonché l’annullamento parziale del provvedimento amministrativo per motivi di legittimità non possono essere assimilati alla modifica dello stesso. La sussistenza di vizi di legittimità costituisce lo spartiacque tra gli interventi ammessi e quelli non ammessi sul provvedimento amministrativo, sicchè l’eliminazione di condizioni o prescrizioni e pure l’annullamento in parte qua del provvedimento, pur risolvendosi in un’operazione che incide sul contenuto del provvedimento, non sol per questo travalicano i limiti del sindacato consentito al giudice amministrativo. Nel caso di specie nessuna censura di merito viene esperita onde l’infondatezza dell’eccezione.

3. Vincolo di tutela paesaggistica e ricostruzioni di manufatti preesistenti.
A seconda delle situazioni di fatto esistenti, la normativa paesaggistica potrà consentire o meno la ricostruzione delle preesistenze; ove tale disciplina sottometta anche gli interventi di sostituzione dell’esistente, non sarà quindi possibile la mera ricostruzione dell’esistente quando tale ricostruzione confligga con la disciplina paesistica.

4. La sussistenza di un titolo demaniale che consenta di per sé la realizzazione di opere conformi al titolo non rende tali opere conformi al vincolo paesaggistico.
Stante l’autonomia tra profilo demaniale e paesaggistico, il possesso del titolo demaniale non rende necessariamente l’opera assentibile dal punto di vista paesaggistico.

T.A.R. Liguria, Sez. 1, 19 luglio 2013, n. 01097
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