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Sull'inammissibilità dell'appello proposto dinanzi al Giudice incompetente

Giurisdizione e competenza Giustizia amministrativa

1. Giudice dell’appello. Competenza funzionale. Questione di ammissibilità. Translatio iudicii. Riassunzione. Preclusa. Consumazione del potere di impugnare. Passaggio in giudicato. 2. Giudice dell’appello. Consiglio di Giustizia Amministrativa. Competenza funzionale. Appello al Consiglio di Stato. Inammissibile. Riassunzione. Preclusa. Consumazione potere di impugnare. Passaggio in giudicato.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/Sentenza 22 aprile 2014, n. 00012

Principio

1. Giudice dell’appello. Competenza funzionale. Questione di ammissibilità. Translatio iudicii. Riassunzione. Preclusa. Consumazione del potere di impugnare. Passaggio in giudicato.
1.1. L’individuazione del giudice dell’appello non può ricondursi alla nozione di competenza risultante dal codice di procedura civile, Capo primo, Titolo primo, Libro primo. Le attribuzioni dei poteri in primo e in secondo grado non hanno, infatti, eadem ratio e dunque non si possono applicare analogicamente gli artt. 50 (relativo alla translatio iudicii avanti al giudice competente in primo grado) e 38 c.p.c. per la individuazione della cognizione in grado di appello. L’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere dell’impugnazione non è inquadrabile quale questione di competenza, ma come questione di ammissibilità del gravame, da dichiararsi preclusa se prospettata a un giudice diverso da quello individuato per legge dall’art. 341 c.p.c. L’appello a un giudice diverso da quello indicato dal citato articolo può dunque determinare la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Cass., sez. I, 7.12.2011, n. 26375).
1.2. L’individuazione del giudice di appello, ex art. 341 c.p.c., attiene a una “competenza” territoriale del tutto sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo: dipende indefettibilmente dalla sede del giudice a quo, sicché è dotata di un carattere prettamente funzionale che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso, per il fatto che la questione non sia stata posta in limine litis (cfr. Sezioni Unite civili, 22.11.2010, n. 23594).
1.3. L’impossibilità di applicare al giudizio di appello le disposizioni dettate per il primo grado in materia di translatio iudicii, ritenuta dalla Corte di Cassazione con riferimento al processo civile, deve estendersi al processo amministrativo. Anche in tale rito, infatti, l’erronea individuazione del giudice di appello da parte del ricorrente non determina un problema di competenza territoriale bensì funzionale.
1.4. Nel processo amministrativo, le norme che individuano il giudice dell’appello, avendo carattere funzionale, non attengono alla competenza territoriale in senso tecnico, ma al luogo dove ha sede il giudice naturale. Va dunque esclusa la possibilità di estendere le norme che, in primo grado, disciplinano la riassunzione del processo avanti al giudice competente.
1.5. L’appello a un giudice diverso da quello individuato dalla legge determina pertanto la consumazione del potere di impugnare, ove siano decorsi i termini per il gravame, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

2. Giudice dell’appello. Consiglio di Giustizia Amministrativa. Competenza funzionale. Appello al Consiglio di Stato. Inammissibile. Riassunzione. Preclusa. Consumazione potere di impugnare. Passaggio in giudicato.
2.1. Il D.Lgs. n. 376/2003, recando “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”, stabilisce che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa funzionano come sezioni staccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2) e che in sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni del giudice di appello avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (art. 4, comma 3).Il Consiglio di Giustizia amministrativa è pertanto titolare di un’attribuzione specifica che può essere sintetizzata nella formula “competenza funzionale inderogabile” (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 103).
2.2. L’art. 6, comma 6, e l’art. 100 c.p.a. insieme all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 373/2003 stabiliscono che gli appelli contro le sentenze pronunziate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia devono essere proposti innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. E il dato testuale dell’art. 100 c.p.a., che fa salva la “competenza” del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli atti proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, va ricondotto alla nozione di competenza funzionale (che è nozione ontologicamente e strutturalmente diversa dalla competenza territoriale). 
2.3. L’appello contro una sentenza del T.A.R. Sicilia erroneamente proposto innanzi al Consiglio di Stato è inammissibile (cfr. Cons. St., 4.7.1978, n. 21; Cons. St., ad. plen., 19.11.2012, n. 34) e non può esserne disposta la riassunzione dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa, essendosi definitivamente consumato il potere di impugnare.

Cons. St., Sez. P, 22 aprile 2014, n. 00012
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