Accedi a LexEureka

Sulla circolazione delle trattrici agricole omologate come eccezionali

Circolazione stradale

Sulle prescrizioni stabilite per la circolazione delle trattrici agricole omologate come eccezionali, ossia come eccedenti i limiti stabiliti nel comma 7 dell’art. 104 Cod. della Strada.
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 2 ottobre 2017, n. 00751

Premassima

1. In materia di circolazione stradale, in riferimento alle trattrici agricole, ai sensi dell'art. 104, comma 7, Cod. della Strada, si rileva che eventuali allestimenti dei veicoli omologati con attrezzature che eccedano i limiti indicati dalla norma sopra citata sono subordinati al rilascio di uno specifico nullaosta da parte della casa costruttrice e al successivo collaudo del veicolo così allestito da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile. 

Principio

1. In materia di circolazione stradale, in riferimento alle trattrici agricole, ai sensi dell'art. 104, comma 7, Cod. della Strada, si rileva che eventuali allestimenti dei veicoli omologati con attrezzature che eccedano i limiti indicati dalla norma sopra citata sono subordinati al rilascio di uno specifico nullaosta da parte della casa costruttrice e al successivo collaudo del veicolo così allestito da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile. 

In materia di circolazione stradale, in riferimento alle trattrici agricole, ai sensi dell'art. 104, comma 7, Cod. della Strada, si rileva che eventuali allestimenti dei veicoli omologati con attrezzature che eccedano i limiti indicati dalla norma sopra citata sono subordinati al rilascio di uno specifico nullaosta da parte della casa costruttrice e al successivo collaudo del veicolo così allestito da parte del competente Ufficio della Motorizzazione Civile.; sicché solo in tale ipotesi, per dette macchine, sarà possibile richiedere ed ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 104, comma 8, C.d.S.. In particolare dal combinato disposto dell'art. 104, commi 7 e 8 C.d.S. con l'art. 268 del Regolamento di attuazione al codice della strada (rectius: DPR n. 495 del 1992), si evince che l’autorizzazione prescritta al comma 8 del cit. art. 104 del C.d.S. è finalizzata sì al transito dei veicoli su strada, potendo essa contenere la prescrizione di condizioni e cautele per la circolazione in sicurezza, ma comporta altresì che il veicolo al quale essa si riferisce debba essere già omologato come “eccezionale”, ossia come eccedente i limiti stabiliti nel comma 7 dell’art. 104; detta omologazione deve risultare dalla relativa carta di circolazione o dall’allegato tecnico ad essa (Nel caso di specie, come si evince dall’allegato tecnico alla carta di circolazione del veicolo de quo, emerge che esso è omologato per il montaggio delle sole attrezzature portate o semiportate, entro i limiti di cui all’art. 104, comma 7, e pertanto deve considerarsi legittimo il diniego opposto dall'Ente Provinciale interessato, in merito alla predetta richiesta di autorizzazione).



T.A.R. Marche, Sez. 1, 2 ottobre 2017, n. 00751
Caricamento in corso