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Subappalto necessario

Contratti pubblici

Subappalto necessario. Dichiarazione ex art. 118, comma 2°, cod. contratti. Necessità. Omissione. Soccorso istruttorio. Illegittimità
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza Breve 12 novembre 2014, n. 00783

Principio

Subappalto necessario. Dichiarazione ex art. 118, comma 2°, cod. contratti. Necessità. Omissione. Soccorso istruttorio. Illegittimità.
1. Ai sensi degli artt. 108 e 109 del DPR n. 207/2010, come integrato dall’art. 12, commi 2 e 3, D.L. n. 47/2014 conv. nella L. n. 80/2014 (cfr pure gli artt. 1 e 3, comma 1, D.M. 24.4.2014), non possono essere eseguiti direttamente i lavori, relativi alle categorie di qualificazione, diverse da quella prevalente, indicate nel bando di gara e superiori a 150,000,00 € oppure al 10% dell’importo complessivo dell’appalto. Ciò significa che il concorrente, non in possesso delle predette Categorie, può partecipare alla gara, dichiarando di voler subappaltare tali lavorazioni oppure costituendo un’ATI di tipo verticale.
2. Illegittimamente la Commissione giudicatrice consente a impresa concorrente, priva di qualificazione in una categoria, la sanatoria dell’omessa dichiarazione del subappalto - con specifico riferimento ai lavori di tale Categoria - oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte, poiché ciò viola il principio della par condicio tra i concorrenti. Non avendo tale impresa effettuato alcuna dichiarazione di subappalto dei lavori relativi alla Categoria riguardo alla quale è priva di qualificazione, non può essere applicato il cd. principio del soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, D.Lg.vo n. 163/2006, in quanto il predetto principio può essere utilizzato solo per completare e/o fornire chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni presentate e non per sanare dichiarazioni mancanti e/o integrare dichiarazioni prive di elementi essenziali e/o indispensabili.
3. L'omessa dichiarazione da parte di impresa concorrente di voler subappaltare, ex art. 118, comma 2, cod. contratti, lavorazioni, riguardo alle quali è priva delle relative qualificazioni, non può giammai ritenersi frutto di un errore materiale, trattandosi di una vera e propria omissione di una dichiarazione indispensabile, perché attinente ai requisiti di ammissione, cioè agli elementi essenziali di partecipazione ad un procedimento di evidenza pubblica.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 12 novembre 2014, n. 00783
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