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Strutture dedicate alla nautica da diporto

Porti Demanio e patrimonio

Cedevolezza della normativa statale (DPR n. 509 del 1997) e prevalenza di quella regionale in tema di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 10 luglio 2013, n. 01087

Principio

Cedevolezza della normativa statale (DPR n. 509 del 1997) e prevalenza di quella regionale in tema di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto

1. Il DPR n. 509 del 1997, quale normativa statale anteriore alla riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, deve confrontarsi con il nuovo testo dell’art. 117 Cost. in base al quale i "porti e aeroporti civili" sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente, il che implica che la normativa regolamentare statale (quale è il DPR n. 509 del 1997) cede il passo alla legislazione regionale, ove ad essa non conforme, avendo lo Stato potestà regolamentare solo nelle materie di sua competenza esclusiva (art. 117, comma 6, Cost. (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, sentenza n. 661/2010).
2. Dal momento che la legislazione regionale in materia di porti, rappresentata dagli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, è esplicita nel prevedere che i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, ferma la possibilità per gli enti interessati di promuovere accordi di pianificazione in variante, sulla base di scelte discrezionali delle Amministrazioni stesse, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 47-bis della stessa legge regionale n. 1 del 2005, in mancanza di espressa disciplina pianificatoria che consenta la realizzazione di porti turistici, legittimamente il Comune respinge domanda di concessione di aree demaniali marittime per la realizzazione e gestione del porto turistico. Né il richiamo alle norme di cui agli artt. 5, comma 4, DPR 509 del 1997 (che fa salava la normativa in materia di accordo di programma) e 6, comma 2, lett. b) del medesimo DPR 509 (che prevede l’approvazione del progetto a mezzo di accordo di programma in caso di “difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione e urbanistici”) possono condurre a diverso risultato; da un lato, infatti, si tratta di norme regolamentari statali recessive rispetto alle previsioni legislative regionali in materia, sulle quali quindi non può fondarsi un obbligo di comportamento degli enti pubblici in difformità dalla normativa primaria regionale; da altro punto di vista se è vero che anche la legislazione regionale prevede accordi di pianificazione con valenza di variante agli strumenti vigenti (vd. art. 21 ss. della legge n. 1 del 2005) tuttavia, questa è una mera “facoltà” degli enti, che vi provvederanno sulla base di valutazioni discrezionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 22, 23, 47 bis delle L. R. n. 1/2005, norme queste che non vincolano all’indizione di una conferenza di servizi, stante l’apprezzamento, riservato all’amministrazione locale, circa l’opportunità di adeguare lo strumento urbanistico alla previsione di un nuovo porto (cfr. TAR Toscana, Sez. III, sent. n. 661/2010). 
3. Il quadro regolatorio della Regione Toscana rende cedevole ogni previgente disciplina a livello statale dettata dal DPR n. 509 del 1997 per il rilascio di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto ed in particolare giunge ad escludere ogni valenza precettiva dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 che, in caso di difformità del progetto dedicato alla nautica di diporto dai vigenti strumenti di pianificazione ne rimette l’approvazione all’accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni (Cons. Stato, sez. 6^, 31 ottobre 2011, n. 5816).

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 10 luglio 2013, n. 01087
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