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Strade vicinali ad uso pubblico

Demanio e patrimonio Circolazione stradale

Quando sorge il dovere dei Comuni di concorrere alle spese di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 19 aprile 2013, n. 02218

Principio

1. Caratteristiche indispensabili perché una strada vicinale sia asservita ad uso pubblico.
1.1. Affinché su una strada vicinale possa dirsi sorto il diritto reale di servitù d'uso pubblico, occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242; nello stesso senso la giurisprudenza civile di legittimità la quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa, Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333).
1.2. Caratteristiche indispensabili del diritto reale di servitù d'uso pubblico sono:
- il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.

2. Quando sorge il dovere dei Comuni di concorrere alle spese di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico.
La destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992 (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente essere interessate da un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa (pro quota rispetto al consorzio privato di gestione ai sensi dell’art. 3 D.lgs.lgt. n. 1446/1918, “Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse”), onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza. Non è dunque sufficiente che l’utilizzo della strada avvenga in favore di proprietari di fondi vicini, né di personale dei consorzi irrigui incaricati della gestione del canale.

Cons. St., Sez. 5, 19 aprile 2013, n. 02218
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