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Statuti delle fondazioni "ex bancarie"

Credito, risparmio e finanza Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione del G.A. in tema di atti di approvazione degli statuti delle Fondazioni "ex bancarie"
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza 3 maggio 2013, n. 04413

Principio

Sulla giurisdizione del G.A. in tema di atti di approvazione degli statuti delle Fondazioni "ex bancarie".

1. Sussiste la giurisdizione del G.A. relativamente agli atti di approvazione dello statuto di una fondazione bancaria (nella specie Fondazione Cassa di Risparmio di Torino). Anzitutto deve porsi in evidenza la natura pubblicistica dei vari soggetti che hanno concorso alla procedura di approvazione dello Statuto nell’ambito dei loro poteri istituzionalmente riconosciuti, ferma restando la “atipicità” delle Fondazione “ex bancarie”, eterodeterminate nei fini – a differenze di quelle private – e con patrimonio derivante da attività di ordine pubblicistico come la raccolta del credito nel caso di specie attraverso una Cassa di Risparmio, secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. IV, 13.9.11, n. 5118).

2. La procedura di approvazione dello Statuto, da parte dei soggetti di natura pubblicistica che ne concorrono all'approvazione, si muove nella direzione di verifica della eterodirezione dei fini per verificare la rispondenza delle modifiche apportate all’atto di indirizzo ministeriale e la soggettività privatistica delineata dal legislatore ha trovato efficacia solo dopo l’esaurimento della procedura di approvazione, che rimaneva una fase inerente ad attività discrezionale amministrativa tipica, con la conseguenze che, in relazione ad essa, opera la tutela giurisdizionale avanti al Giudice Amministrativo.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 3 maggio 2013, n. 04413
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