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Soccorso istruttorio

Acque pubbliche e private Contratti pubblici

Soccorso istruttorio. Ratio. Limiti. Incompletezza della documentazione. Mera irregolarità. Sanabilità
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, Sentenza Breve 19 agosto 2014, n. 02207

Principio

Soccorso istruttorio. Ratio. Limiti. Incompletezza della documentazione. Mera irregolarità. Sanabilità.

1. Nelle procedure di gara pubblica, il potere di soccorso, previsto dall'art. 46 c. 1, D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, si sostanzia nel dovere della stazione appaltante di consentire la regolarizzazione di certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti, consentendo di dare concreta applicazione ai principi di proporzionalità e di favor partecipationis, secondo cui il pur necessario formalismo nello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici non può giungere fino all'esclusione dal confronto di quanti abbiano presentato dichiarazioni complete, ma non del tutto univoche (Cons. St., Sez. V, 17.6.2014 n. 3093). Nel caso in cui l'impresa concorrente abbia invece integralmente omesso la produzione documentale prevista, alla stazione appaltante è precluso sopperirvi con il detto rimedio della regolarizzazione (C.S. Sez. IV, 4.7.2012 n. 3925).
2. L'impresa che abbia allegato soltanto parte della documentazione occorrente al fine di dimostrare il possesso di requisito speciale versa in una situazione di mera irregolare dimostrazione e non di sua radicale mancata allegazione, dovendosi perciò dare luogo all’applicazione da parte della stazione appaltante dell’istituto di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, consentendo così di sanare l’omissione parziale in cui è incorsa l'impresa concorrente.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 19 agosto 2014, n. 02207
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