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Situazioni soggettive tutelabili mediante il rito del silenzio

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Sulla azionabilità del rito del silenzio per tutelare l'interesse edificatorio contrastante con gli strumenti urbanistici comunali
Cons. St., Sez. 4, Sentenza Breve 5 marzo 2013, n. 01349

Principio

1. Sulla azionabilità del rito del silenzio per tutelare l'interesse edificatorio contrastante con gli strumenti urbanistici comunali.
1.1. In linea generale il rito sul silenzio, previsto dall'art.117 c.p.a. (e prima dall’art 21 bis L. Tar n.1034/1971), si applica alle fattispecie nelle quali, a fronte di una potestà autoritativa dell'amministrazione, il privato è titolare di una posizione giuridicamente tutelabile e quindi di un interesse legittimo, a prescindere del fatto che l’attività consista nell'adozione di atti discrezionali o vincolati.
1.2. L’interesse edificatorio del privato, qualora contrastante con gli strumenti urbanistici comunali, si risolve in un mero interesse di fatto, e non dà affatto luogo ad un interesse pretensivo ad ottenere una variazione della pianificazione. Le scelte di pianificazione urbanistica generale, discrezionalmente riservate alla sfera esclusiva propria dell’amministrazione in materia, sono finalizzate infatti ad un’espansione edilizia vivibile ed al soddisfacimento degli interessi pubblici generali in materia di verde, di attrezzature di scuole, di trasporti.
1.3. In caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modica degli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione non è affatto tenuta ad attivare la relativa procedura (arg. ex Consiglio Stato sez. IV 08 agosto 2008 n. 3925), in quanto l’interesse particolare del singolo ad ottenere una variante urbanistica di un piano urbanistico approvato, valido ed efficace è un interesse di mero fatto, e come tale non può ricevere tutela giurisdizionale.

Cons. St., Sez. 4, 5 marzo 2013, n. 01349
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