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Sindacato sulle valutazioni delle commissioni giudicatrici

Concorsi pubblici

Ampiezza della discrezionalità della commissione giudicatrice di un concorso pubblico
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 21 marzo 2013, n. 00175

Principio

1. Limiti di sindacabilità del voto numerico attribuito a prove (scritte o orali) dalla competente commissione giudicatrice di un concorso pubblico.
Il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare potenzialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità” (cfr. C. Stato, sez. V, 11 gennaio 2013, n. 1029).

2. Rilevanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati scritti valutati ) dalla competente commissione giudicatrice di un concorso pubblico.
Al fine di giudicare la legittimità delle valutazioni della commissione giudicatrice delle prove scritte di un concorso pubblico, non rileva la mancanza di sottolineature o segni grafici sugli elaborati, perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (TAR L’Aquila, sez. I, 12.1.2012, n. 25) dato che «la commissione giudicatrice non svolge un'attività scolastica di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia; sicché, l'apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l'inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio» (TAR Salerno, sez. I, 14.11.2011, n. 1669; nello stesso senso vedi anche C.d.S., sez. IV, 12.4.2011, n. 1612).

3. Rilevanza dei tempi medi di correzione di elaborati scritti da parte della competente commissione giudicatrice di un concorso pubblico.
Nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l'esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo» ( giurisprudenza costante v. da ultimo: C.d.S., sez. IV, 23.2.2012, n. 970, come pure T.A.R. Salerno Campania sez. I 18.2. 2012, n. 282).

4. Motivazione sulla scelta dei componenti di commissione giudicatrice di un concorso pubblico.
In tema di scelta dei commissari che devono esaminare i candidati in pubblici concorsi non esiste norma o principio che imponga di motivare la scelta del singolo commissario, così come non esiste alcuna norma che imponga un analogo onere motivazionale nel caso in cui i commissari possono essere scelti fra soggetti appartenenti a categorie professionali diverse” (cfr. TAR Marche, sez. I, 11 gennaio 2013, n. 34).

5. Ampiezza della discrezionalità della commissione giudicatrice di un concorso pubblico.
Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (T.A.R.  Roma  Lazio  sez. III, 09 gennaio 2013, n. 147).

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 21 marzo 2013, n. 00175
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