Accedi a LexEureka

Servizio di salvamento

Servizi pubblici

Sulla inclusione dell’attività dei “bagnini di salvataggio” tra quelle disciplinate dalla L. n. 146 del 1990 ai fini del legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori ad esse addetti
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, Sentenza 25 ottobre 2013, n. 00669

Principio

Sulla inclusione dell’attività dei “bagnini di salvataggio” tra quelle disciplinate dalla L. n. 146 del 1990 ai fini del legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori ad esse addetti

1. L’art. 1 comma 1 della L. n. 146/1990 è chiaro nell’affermare che debbano essere considerati servizi pubblici essenziali, ai fini della relativa regolamentazione del diritto di sciopero in essi «quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione». Non essendo revocabile in dubbio che mediante l'attività di salvamento balneare siano tutelati e garantiti i diritti dei cittadini alla vita, alla salute ed alla sicurezza Pertanto, si ritiene che tale attività debba essere inclusa in tali servizi. 
2. Ai fini dell'inclusione dell'attività di salvamento balneare nel novero dei servizi pubblici essenziali, non rileva il fatto che l’attività in questione non sia inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 1 legge n. 146/1990, trattandosi, all’evidenza, di un elenco meramente esemplificativo di attività aventi tutte le stesse caratteristiche di pubblicità ed essenzialità a garanzia di diritti personali costituzionalmente garantiti. Più nello specifico, occorre rilevare che detto elenco risulta preceduto dall’inciso “…in particolare nei seguenti servizi” che chiarisce, al di là di ogni ragionevole obiezione, sia che dette attività non costituiscono un numerus clausus sia che l’inclusione in tale categoria di servizi è indipendente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, potendo essere considerati servizi pubblici essenziali anche attività lavorative svolte in regime di concessione o di convenzione, sia, infine, che tale categoria di servizi non è fissa ed immutabile, dovendo seguire -in relazione al concetto di essenzialità del servizio- i mutamenti storici e sociali avvenuti nel Paese.
3. È ben possibile – in particolari circostanze – che costituisca servizio essenziale per la cittadinanza anche un’attività che non si svolga, né sull’intero territorio nazionale, né durante l’intero anno, ove vi sia l’oggettiva ed effettiva necessità, anche se limitata a particolari zone e a determinati periodi, di garantire la vita, la salute e la sicurezza dei cittadini. 
4. Il servizio dei bagnini di salvataggio è un servizio pubblico essenziale e non un servizio aggiuntivo dell’offerta turistica proposta dagli operatori balneari, atteso che lo scopo del servizio è di tutelare la vita, la sicurezza e l’incolumità fisica degli utenti del demanio marittimo lungo il litorale.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, 25 ottobre 2013, n. 00669
Caricamento in corso