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Sdemanializzazione

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Sulla alienazione/acquisizione di aree appartenenti al patrimonio o al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui. Giurisdizione dell'AGO
Cons. St., Sez. 6, Sentenza Breve 22 novembre 2013, n. 05550

Principio

1. Sulla alienazione/acquisizione di aree appartenenti al patrimonio o al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui.
1.1. L’art. 5-bis (“Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato”) D.L. n. 143/ 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 212/2003 disciplina gli elementi, costitutivi ed impeditivi, della fattispecie di alienazione/acquisizione di aree appartenenti al patrimonio o al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui. In base a tale disposizione l’alienazione deve avvenire mediante vendita diretta, ossia con un atto di natura privatistica e senza previo espletamento di procedure di evidenza pubblica, in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta e può riguardare una superficie che, oltre a quella di sconfinamento, non vada al di là di tre metri dai confini dell’opera eseguita. 
1.2. L’intento del legislatore, fatto palese dall'art. 5-bis D.L. n. 143/2003 è quello di accelerare la cessione ai soggetti richiedenti di aree non più utilizzabili per le finalità pubblicistiche originarie, a causa dell’irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall’esecuzione di opere sconfinate in terreno demaniale. Al contempo, il legislatore ha cura di escludere in modo assoluto e incondizionato dalla procedura accelerata di alienazione il demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico in materia di beni culturali e ambientali (oggi, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 2002, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004).
1.3. Dalla compiuta definizione normativa degli elementi costitutivi ed impeditivi del diritto alla cessione delle aree demaniali interessate dallo sconfinamento e di quelle limitrofe scaturisce non già l’esercizio di una potestà discrezionale della pubblica amministrazione, bensì una condotta dell’Agenzia del demanio interamente vincolata nell’an (previo accertamento della sussistenza dei delineati elementi costitutivi e dell’insussistenza di quelli impeditivi dell’acquisto) e nel quid (area oggetto dell’istanza del privato, entro i limiti legislativamente consentiti), sicché la fattispecie deve inquadrarsi nello schema tipico di un diritto soggettivo perfetto in capo al privato istante, il cui interesse è dal legislatore assunto come prevalente sulla natura pubblica del bene oggetto della pretesa acquisitiva, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione, essendo la relativa scelta già operata in astratto dal legislatore (subordinatamente alla presenza dei delineati requisiti, positivi e negativi), in considerazione dell’intervenuta trasformazione del bene e/o della sua natura pertinenziale al bene trasformato.

2. Configurabilità dell'art. 5-bis D.L. n. 143/2003 quale norma di relazione, idonea a fondare posizioni paritetiche delle parti e ad attribuire natura privatistica - e non autoritativa - all’atto di cessione. Giurisdizione dell'AGO sulle relative controversie.
2.1. L'art. 5-bis D.L. n. 143/2003 si configura quale norma di relazione, idonea a fondare posizioni paritetiche delle parti e ad attribuire natura privatistica - e non autoritativa - all’atto di cessione e, rispettivamente, all’eventuale rifiuto opposto alla proposta d’acquisto formulata dall’istante. Né tale conclusione contrasta con l’esigenza - che, in determinate ipotesi, potrebbe imporsi in ragione della natura del bene (ad. es., facente parte del patrimonio idrico) o di determinati vincoli che vi insistano (ad. es., un vincolo idrogeologico) - di acquisire il provvedimento autorizzatorio o il parere di altro ente (ad es., della Regione o di un ente subdelegato) competente alla (co)gestione del bene oggetto dell’istanza di cessione o del relativo vincolo (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 23 gennaio 2006, n. 31). Siffatte ipotesi, infatti, si risolvono nella presenza di un limite esterno al diritto di cessione, rispetto al quale l’eventuale mancato rilascio dell’atto favorevole funge da fatto impeditivo, in tesi oggetto di presa d’atto da parte dell’autorità destinataria (Agenzia del demanio) della proposta d’acquisto formulata con l’istanza di cessione, senza dunque mutare la sopra rilevata natura della situazione giuridica soggettiva configurabile in capo all’istante/proponente.
2.2. In difetto di una specifica disposizione, che attribuisca le controversie insorgenti attorno al diritto di cessione ex art. 5-bis D.L. n. 143/2003 al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, le stesse, in applicazione del generale criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, vanno ricondotte nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

Cons. St., Sez. 6, 22 novembre 2013, n. 05550
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