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Scorrimento della graduatoria di concorso

Concorsi pubblici Giustizia amministrativa Pubblico impiego

Inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto da PA a diffida inoltrata al fine di ottenere lo scorrimento della graduatoria di concorso
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 settembre 2013, n. 04502

Principio

Inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto opposto da PA a diffida inoltrata al fine di ottenere lo scorrimento della graduatoria di concorso

1. Allorquando l’azione esperita da parte ricorrente tenda (non a provocare formalmente una qualsivoglia risposta dal parte dell’Amministrazione, ma) alla dichiarazione dell’obbligo sostanziale di scorrimento dalla graduatoria nella quale è inserita quale idonee, a carico dell’ente non è configurabile un obbligo incondizionato nel senso preteso, con la conseguenza della inammissibilità dell’azione prevista dall’art. 31 cod. proc. amm., che un tale obbligo assume tra proprie condizioni.
2. Non sussiste un obbligo incondizionato e assoluto allo scorrimento della graduatoria a carico dell’ente procedente (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011 n. 3076), ferma restando la legittimazione degli interessati a contestare in giudizio le eventuali determinazioni con le quali si sia diversamente proceduto a coprire posti vacanti (nella specie il Consiglio di Stato rileva come parte ricorrente avesse omesso di reagire, a tutela del proprio interesse, avverso le determinazioni assunte dall’Amministrazione successivamente alla formazione della graduatoria, dirette a coprire posti dirigenziali vacanti mediante la stipula di contratti a tempo determinato ovvero attraverso la mobilità volontaria, anziché mediante lo scorrimento della medesima graduatoria).

Cons. St., Sez. 6, 11 settembre 2013, n. 04502
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