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Scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL

Enti locali

Natura e finalità della misura straordinaria di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 7 ottobre 2013, n. 08670

Principio

1. Natura e finalità della misura straordinaria di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL.
1.1. Lo scioglimento dell’organo elettivo ex art. 143 TUEL costituisce una misura di carattere straordinario, poiché sacrifica il principio della democrazia rappresentativa a superiori ragioni di ordine pubblico, che devono comunque prevalere entro precisi limiti spaziali e temporali (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, I, 6 maggio 2013, n. 4440; id. febbraio 2012, n. 1119; C.d.S., III, 12 gennaio 2013, n. 126; C.d.S., III, 6 marzo 2012, n. 1266; C.d.S. VI, 10 marzo 2011, n. 1547; id. 17 gennaio 2011, n. 227; id., IV, 24 aprile 2009, n. 2615).
1.2. Il provvedimento di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL ha funzione di prevenzione, particolare e generale: non esige comunque né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori né che i collegamenti tra l'Amministrazione e le organizzazioni criminali siano pienamente provati, essendo sufficiente, invece, un’articolata serie d’indizi sul collegamento, ovvero sull’influenza tra l'Amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque determinanti, da un lato, l’accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale.
1.3. L'emanazione del provvedimento di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL presuppone che dagli elementi raccolti emerga, con ragionevole attendibilità, un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, tale da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, aspetto quest'ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell'adozione della misura di scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale (cfr. C.d.S., III, 12 gennaio 2013, n. 126). In tal senso sono idonee anche quelle situazioni che non rivelino, né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l’applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori).
1.4. In tema di scioglimento di organi elettivi per infiltrazioni di tipo mafioso ex art. 143 TUEL, la scelta del legislatore è stata nel senso di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze, né al compimento di specifiche illegittimità (così C.d.S., VI, 13 maggio 2010, n. 2957): non è cioè necessario che la volontà dei singoli amministratori sia coartata con la violenza, giacché il condizionamento, idoneo a determinare lo scioglimento dell'organo consiliare, può essere anche frutto di spontanea adesione culturale o di timore o di esigenza di quieto vivere, risultando, in tutti tali casi, l'attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata (C.d.S., VI, 5 ottobre 2006, n. 5948).
1.5. Nell'emanazione del provvedimento di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL, è certamente ampia la discrezionalità dell’Autorità statale, nel riconoscere e valutare gli indizi rilevanti: fermo che, all’illegittimità di atti riconducibili all’amministrazione locale, deve aggiungersi un quid pluris, il quale renda attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere incompatibile con l’interesse della comunità locale il permanere di quegli organi elettivi, ed insieme opportuno un adeguato periodo, nel quale l’Ente sia amministrato da una struttura tecnica, affatto estranea al territorio amministrato, ed in grado di riorganizzarne la struttura e di promuovere un processo rifondativo, finalizzato al ripristino della legalità.

2. Limiti al sindacato giurisdizionale del provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL.
2.1. In tema di sindacato giurisdizionale del provvedimento di scioglimento di organi elettivi ex art. 143 TUEL, la valutazione del giudice, non può essere frammentaria e limitata a singoli accadimenti: egli deve invece considerare nel loro insieme i fatti e gli episodi sintomatici forniti dall’Autorità statale, poiché appunto solo così può essere stabilito se sia ragionevole la ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta (cfr. C.d.S. 2615/09 cit.; C.d.S. IV, 6 aprile 2005, n. 1573; id., 4 febbraio 2003, n. 562).
2.2. Nel caso di territori che risultino infestati e controllati da associazioni criminose, una neutralità degli organi elettivi di EELL non è seriamente immaginabile e gli accadimenti devono essere necessariamente valutati in tale contesto. In esso, invero, l’alternativa politica è tra il rifiuto, da una parte, o la compromissione, dall’altra: il primo non impone soltanto di respingere ogni diretto rapporto con la criminalità, ma di rifiutare altresì, per quanto possibile, ogni azione che possa comportare una potenziale interferenza con quella, ed esclude dunque, ad esempio, ogni intervento che non sia improntato all’evidenza pubblica, ovvero ad un impiego meno che rigoroso delle risorse economiche pubbliche. La compromissione, viceversa, ammette un sistema di privilegi, favori e connivenze, con le consorterie locali, così riconoscendo, anche senza necessariamente condividerlo, il controllo della malavita sulle istituzioni.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 7 ottobre 2013, n. 08670
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