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Rti e riparto qualitativo e quantitativo dei servizi

Contratti pubblici

1. Appalti di servizi. Raggruppamento temporaneo di imprese. Riparto qualitativo dei servizi. Presupposti. Indicazione dei servizi secondari. Occorre. In difetto: riparto esclusivamente quantitativo. 2. Requisiti di ordine generale. Dichiarazioni. Omissione parziale. Conformità con moduli predisposti da Stazione appaltante. Soccorso istruttorio. Necessità.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 12 novembre 2014, n. 02743

Principio

1. Appalti di servizi. Raggruppamento temporaneo di imprese. Riparto qualitativo dei servizi. Presupposti. Indicazione dei servizi secondari. Occorre. In difetto: riparto esclusivamente quantitativo.
1.1. Nelle gare pubbliche di appalto per affidamento di servizi, nel caso di partecipazione di R.t.i., un riparto qualitativo dei servizi offerti dalle associate (cioè un riparto di tipo eterogeneo delle prestazioni offerte) in tanto è possibile in quanto la stazione appaltante lo abbia anche implicitamente ammesso attraverso la indicazione dei servizi secondari; quante volte ciò non accada l’unico riparto ammesso tra le prestazione delle associate è di tipo quantitativo, cioè tra lavorazioni e servizi aventi carattere omogeneo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 13 gennaio 2012, n. 115). Laddove stazione appaltante non abbia distinto tra servizi principali e accessori, non può configurarsi il riparto qualitativo - e dunque per tipologia- delle prestazioni oggetto dell'appalto.
1.2. Ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, nel caso di appalti di servizi, per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; quand'anche il riferimento dell'art. 37, comma 2, cod. contratti alla necessità che - in assenza di una specifica indicazione della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della p.a., e dunque della possibilità di costituire ‘raggruppamenti verticali’ - gli operatori economici eseguano "il medesimo tipo di prestazione" dovesse interpretarsi in modo estensivo, ritenendo possibile, a fini meramente organizzativi e con valenza soltanto ‘interna’, che le imprese associate si suddividano qualitativamente le prestazioni da svolgere, certamente risultava comunque imprescindibile, trattandosi di condizioni ‘tipiche’ dei r.t.i. orizzontali, per un verso l’espressa assunzione di una responsabilità completa - cioè riferita alla totalità delle prestazioni - e solidale da parte delle associate verso la p.a., e, per altro verso, il possesso da parte delle medesime dei requisiti di qualificazione rispetto a tutte le prestazioni da svolgere - e non solo rispetto a quelle di loro ‘competenza’.

2. Requisiti di ordine generale. Dichiarazioni. Omissione parziale. Conformità con moduli predisposti da Stazione appaltante. Soccorso istruttorio. Necessità.
Non possono essere esclusi i concorrenti ad una selezione ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto che abbiano reso una dichiarazione del tutto conforme a quella risultante dal modulo predisposto dall’Amministrazione (che faceva supporre la sua piena completezza rispetto alle dichiarazioni da rendersi ai sensi della legge di gara), sì che l’omissione della dichiarazione concernente l’assenza delle cause di esclusione di cui alla lettera m-ter) del comma 1° dell’art. 38 Codice dei contratti, se pure prevista come causa di esclusione dalla legge di gara, non può in ogni caso portare alla esclusione del concorrente incorso nell’omissione, vertendosi in ipotesi di clausole della lex specialis contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l’errore in cui è caduto il concorrente nel rendere le dichiarazioni richieste dal bando a pena di esclusione. Ne deriva che, a fronte di tale omissione, la stazione appaltante deve consentire la regolarizzazione della documentazione di gara nel senso di integrare la dichiarazione incompleta risultante dal modulo predisposto (e ciò in applicazione dei principi in materia di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento), ma in ogni caso non avrebbe potuto procedere all’esclusione (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, IV, 5 aprile 2013, n. 988).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 12 novembre 2014, n. 02743
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