Rito degli appalti e interesse ad impugnare in via immediata
Giustizia amministrativa
Premassima
Principio
In
merito alla massima emarginata in epigrafe, il Consesso ha sentenziato che ai
fini del riconoscimento della sussistenza della legittimazione ad agire, nel
processo civile è sufficiente la c.d. possibilità giuridica, ovverosia la mera affermazione
della titolarità di un diritto soggettivo fatto valere.
Poiché
la giurisprudenza afferma che nel processo amministrativo è necessaria la
dimostrazione della titolarità effettiva di una situazione giuridica di
interesse legittimo, ne consegue che la legittimazione ad agire si connoti sostanzialmente
come una proiezione nel processo dello stesso interesse legittimo.
Difatti,
la fase preliminare di natura processuale del processo civile finalizzato all’accertamento
della titolarità del diritto soggettivo consente successivamente la fase del
merito di accertamento effettivo del suddetto diritto. Allo stesso modo nel
processo amministrativo l’anticipazione del medesimo accertamento alla fase
preliminare trova giustificazione in quanto il riconoscimento della titolarità
dell’interesse legittimo, affinché definisca se il rapporto giuridico possa
essere accertato con prevalenza del primo sul secondo per illegittimità dell’azione
amministrativa, richiede una comparazione con l’interesse pubblico.
Pertanto,
il Consesso ritiene debba stabilirsi se la società appellante sia o meno
titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata, ossia di un
interesse legittimo alla partecipazione alla gara. Il criterio che rileva è
quello della differenziazione, il quale nel settore delle procedure di evidenza
pubblica è “implicito” per la scelta del contraente. Ne consegue che essendo
necessaria la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura,
analogamente nella procedura amministrativa, nel caso di specie non avendo
presentato la domanda, la società risulta essere priva di legittimazione ad
agire.