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Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Ricorso in sede giurisdizionale. Controinteressati. Criteri di individuazione. Edilizia. Proprietari confinanti al fondo interessato da intervento edilizio. Qualità di controinteressati. Non sussiste. 2. Permesso di costruire. Ricorso in sede giurisdizionale. Dies a quo. 3. Commissione Edilizia. Organo consultivo non obbligatorio. Composizione. Professionisti e/o esperti del settore. 4. Ristrutturazione edilizia. Mediante demolizione e ricostruzione. Limiti. Derogabilità da parte di strumenti urbanistici attuativi. Possibilità
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza 30 settembre 2014, n. 00701

Principio

1. Ricorso in sede giurisdizionale. Controinteressati. Criteri di individuazione. Edilizia. Proprietari confinanti al fondo interessato da intervento edilizio. Qualità di controinteressati. Non sussiste.
1.1. Per la configurazione della qualità di soggetto controinteressato risulta necessaria sia la presenza di un interesse al mantenimento della situazione esistente (cd. elemento sostanziale), sia l’espressa indicazione dei titolari di tale interesse nel provvedimento impugnato (cd. elemento formale) 
1.2. In materia di edilizia, i proprietari confinanti hanno la legittimazione attiva in relazione all’impugnazione delle autorizzazioni edilizie, rilasciate ai vicini, ma non rivestono la qualità di controinteressati nelle controversie, azionate dai vicini destinatari dei provvedimenti repressivi, anche se sono stati proprio loro a denunciare le irregolarità (sul punto cfr. per es. C.d.S. Sez. IV n. 3380 del 6.6.2011).

2. Permesso di costruire. Ricorso in sede giurisdizionale. Dies a quo.
Tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 6, penultimo ed ultimo periodo, DPR n. 380/2001 e 41, comma 2, Cod. Proc. Amm., il termine decadenziale ex art. 29 Cod. Proc. Amm. di 60 giorni per l’impugnazione del permesso di costruire, con riferimento alle violazioni diverse dalle distanze tra i fabbricati, decorre dopo che siano avvenute sia la pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’apposito avviso, sia l’effettivo inizio dei lavori con l’esposizione nel cantiere del cartello con gli estremi del permesso di costruire rilasciato.

3. Commissione Edilizia. Organo consultivo non obbligatorio. Composizione. Professionisti e/o esperti del settore. 
3.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPR n. 380/2001 la Commissione Edilizia non costituisce più un organo obbligatorio, in quanto i Comuni devono contemplarla in un apposito Regolamento, che ne disciplina la composizione ed il funzionamento, indicando soprattutto “gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo”.
3.2. Nel vigente ordinamento, la Commissione Edilizia non può più essere composta da politici, ma solo da professionisti e/o esperti del settore, attesocché dopo l’entrata in vigore del principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e l’emanazione di tutti gli atti di gestione amministrativa, attribuita esclusivamente ai Dirigenti, sancito prima dalla Leggi n. 142/1990 e n. 127/1997 e poi dall’art. 107 D.Lg.vo n. 267/2000 (cfr. pure art. 4 D.Lg.vo n. 165/2001), sia l’istruttoria, sia l’emanazione del provvedimento conclusivo dei procedimenti edilizi compete solo ai Dirigenti e/o funzionari comunali.

4. Ristrutturazione edilizia. Mediante demolizione e ricostruzione. Limiti. Derogabilità da parte di strumenti urbanistici attuativi. Possibilità.
4.1. La ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione può essere effettuata soltanto nel caso di preesistenza di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, cioè di un immobile in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, mentre la ricostruzione di un rudere e/o di un immobile diruto costituisce a tutti gli effetti una nuova opera, che, come tale, risulta assoggettata ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica.
4.2. Laddove lo strumento urbanistico consenta la “riedificazione” di aree libere o sulle quali esistevano anche edifici demoliti in epoca risalente, non debbono trovare applicazione le disposizioni generali in tema di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, dovendo invece trovare applicazione la normativa locale speciale.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 30 settembre 2014, n. 00701
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