Accedi a LexEureka

Risarcimento del danno da ritardo

Giustizia amministrativa

Limiti entro cui è ammesso il risarcimento dei danni conseguenti al c.d. ritardo dell'azione amministrativa
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 13 giugno 2013, n. 00823

Principio

Limiti entro cui è ammesso il risarcimento dei danni conseguenti al c.d. ritardo dell'azione amministrativa.

1. La richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro, in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile, costituisce una fattispecie riconducibile all’alveo dell’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. 
2. L’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo non possono, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero “superamento” del termine fissato “ex lege” o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno”.
3. La domanda di risarcimento del danno da ritardo, azionata ex art. 2043 c.c., può essere accolta dal giudice solo se l’istante dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già “ab origine”.

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 13 giugno 2013, n. 00823
Caricamento in corso