Risarcibilità del danno da perdita di chance
Giustizia amministrativa Giustizia civile
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe si esamina l’istituto del
risarcimento da perdita di chance, partendo dalla considerazione del danno
ingiusto, ossia la lesione di un interesse meritevole di tutela giuridica dal
puto di vista dell’illecito aquiliano, come un problema di causalità incerta: le
fattispecie per cui non sia possibile verificare, in astratto e oggettivamente,
se un determinato esito vantaggioso sia verificabile con o senza l’interferenza
illecita del danneggiante.
All’uopo, il danno che si verifica nel caso di definitiva perdita della
possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire
ulteriori vantaggi, secondo la dottrina prevalente la chance non è considerata
un bene giuridico “autonomo”, in quanto è ritenuto che abbia senso soltanto se
inserita in una sequenza causale, costituendo l’antecedente del vantaggio
finale.
Mentre in passato autorevole dottrina si era espressa in senso fortemente
critico ritenendo la chance un’aspettativa di mero fatto “priva del
collegamento materiale tra condotta ed evento richiesto dall’articolo 1223 del
codice civile; pertanto, alla luce di ciò non è possibile risarcire il danno
derivante da perdite di possibilità.”, va precisato che, in sede di diritto
amministrativo, la lesione della chance è ravvisabile per il riconoscimento di
un margine di tutela a tutte quelle aspettative andate “irrimediabilmente”
deluse per l’illegittimo espletamento di un procedimento amministrativo.
Va rammentato che la chance prospetta un’ipotesi di danno solo “ipotetico”,
in cui non è possibile sapere oggettivamente se un risultato vantaggioso si
sarebbe conseguito o meno, laddove pur individuando la contrarietà al diritto
della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità, non è facilmente
identificabile il nesso di causalità con il mancato conseguimento del risultato
utile finale.
Quindi, affinché non si incorra in una forma inammissibile di
responsabilità senza danno, è necessario che la chance perduta sia “seria”, da
un lao va verificato che la perdita della possibilità di risultato utile sia
effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto, dall’altro
va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel
contenuto protettivo delle norme violate.
Pertanto, il giudice sarà tenuto a negare l’esistenza di un danno
risarcibile nel caso di infime probabilità andate perse, e in vista di un
nocumento delle possibilità attuative inespresse per via del comportamento
illegittimo della pubblica amministrazione, il sistema di giustizia amministrativa
predisporrà tutela specifica in via principale.
Di conseguenza, soltanto quando sia accertata la “irreperibilità” del procedimento
amministrativo dichiarato illegittimo allora il giudizio di ingiustizia potrà
avere ad oggetto la perdita della possibilità di un vantaggio.