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Riparto di competenze tra Stato e Regioni

Demanio e patrimonio Giustizia amministrativa Ordinamento della Repubblica

Legittimazione a ricorrere di un Comune nei confronti di atti amministrativi che violino disposizioni di legge in tema di riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province Autonome
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 giugno 2013, n. 03514

Principio

1. Presupposti legittimanti l'accesso alla giurisdizione amministrativa.
1.1. L’accesso alla giurisdizione amministrativa presuppone, quale condizione dell’azione che deve esistere al momento della sua proposizione (Cons. Stato, VI, 16 ottobre 1995, n. 1151; V, 25 novembre 1999, 1986), che colui che propone la domanda sia, tra l’altro, legittimato ad agire.
1.2. La legittimazione ad agire postula che il ricorrente sia titolare di una posizione soggettiva qualificata e differenziata, il che impone che la stessa sia contemplata dalla norma attributiva del potere (Cons. Stato, VI, 23 aprile 2012, n. 2394).

2. Legittimazione a ricorrere di un Comune nei confronti del d.P.C.M. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nella parte in cui ha riservato allo Stato le funzioni amministrative relative a talune aree del demanio marittimo che, invece, essendo utilizzate per finalità turistico ricreative, avrebbero dovuto essere trasferite alle Regioni.
2.1. Prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’art. 118, primo comma, Cost. prevedeva il cosiddetto principio del parallelismo delle funzioni legislative e amministrative: lo Stato e le Regioni erano titolari delle competenze amministrative nelle materie rientranti nell’ambito della loro competenza legislativa. L’ultimo comma dell’art. 118 stabiliva che la Regione esercitava normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali. Lo Stato, inoltre, poteva riservare a sé le funzioni necessarie per assicurare il rispetto dell’interesse nazionale (cfr. articoli 117, primo comma, e 127 Cost.).
2.2. Nel vigore del previgente art. 118 Cost., l’art. 59 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha previsto che «sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative». La stessa disposizione ha disposto che «sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale». Tale norma si occupa esclusivamente del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
2.3. Il solo soggetto legittimato a contestare un atto emanato in violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni è la Regione in sede di conflitto di attribuzione tra enti innanzi alla Corte costituzionale ovvero in sede di giudizio amministrativo di legittimità innanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato.
2.4. In tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, la posizione del Comune non è in alcun modo contemplata dall'art. 118 Cost., in quanto il Comune, nel precedente assetto costituzionale, non era titolare di autonome funzioni amministrative ma poteva soltanto essere destinatario di quei compiti specificamente delegati dalle Regioni (cfr., in relazione ad una fattispecie analoga alla presente, Cons. Stato, VI, 4 maggio 2009, n. 2777). Né può sostenersi che la violazione dell'art. 59 d.P.R. n. 616/1977 assuma rilievo quale vizio di legittimità dell'atto amministrativo. Il rilievo non è infatti corretto per il seguente sillogismo: i) la norma evocata si occupa del riparto delle competenze amministrative; ii) l’appellante ha fatto valere la sua violazione; iii) ergo, la violazione lamentata attiene al riparto delle competenze.

Cons. St., Sez. 6, 26 giugno 2013, n. 03514
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