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Rinnovo tacito

Contratti pubblici

Sul divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici. Sull'applicabilità della disciplina di cui all'art. 57, co. 7, d.lgs. 163/2006 alle concessioni di servizi. Sul termine decadenziale di 180 giorni per l'accertamento della nullità.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 3 settembre 2013, n. 01807

Principio

1. Contratti pubblici: divieto di rinnovo e/o proroga.


1.1. L'art. 57, co. 7, d.lgs. 163/2006 contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della p.a. aventi ad oggetto servizi, lavori, forniture, ed è finalizzato ad evitare che l'affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico; esso rappresenta un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici (Tar Liguria, II, 28 marzo 2012, n. 430).

1.2. La legge non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso - l'ordinamento comunitario li considera infatti come un contratto originario necessitante della sottoposizione ai canoni di evidenza pubblica - ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica.

2. L'azione per la nullità delle clausole di rinnovo automatico dei contratti pubblici è configurata quale azione volta all'accertamento della nullità prevista dalla legge, ed è dunque soggetta a un termine di 180 giorni ex art. 31, co. 4, c.p.a. ("La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni").

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 3 settembre 2013, n. 01807
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