Rilascio di nuovo documento di guida revocato per condanne penali
Circolazione stradale
Premassima
Principio
In materia di Circolazione stradale, ed in
specie relativamente alle misure di prevenzione sorveglianza speciale, il Supremo
Consesso richiamando precedenti del giudice di appello ha precisato che la
revoca della patente, nella fattispecie nelle ipotesi di cui all’art. 120 del
Codice della strada, ha natura di mera constatazione della sopravvenuta
infondatezza dei “requisiti morali” previsti per il conseguimento del titolo di
abilitazione.
All’uopo la revoca del documento di guida,
non avendo natura sanzionatoria né costituendo una conseguenza accessoria della
violazione di una disposizione prescritta nella materia di cui in oggetto, permette
di considerare una molteplice varietà di elementi che depongono a favore del
possibile rilascio della nuova patente, tra cui: l’art. 120 del Codice della
strada , al comma 1, seppure saldamente ferrato sull’impedimento di conseguire
la patente per tutta la durata dei divieti, tuttavia prevede la possibilità di
conseguire nuovamente il titolo, fatta eccezione per i soggetti nei confronti
dei quali sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al comma 2 dell’art. 222;
inoltre, il comma 2 statuisce espressamente che “ La revoca non può essere
disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle
misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”; il
comma 3 dispone che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di
cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano
trascorsi almeno tre anni”.
Pertanto, in ragione del dato normativo ne consegue
che la riabilitazione possa determinare effetti solo ai fini della domanda di
rilascio prima del decorso del termine di tre anni, tuttavia non costituisce ulteriore
condizione per il rilascio successivamente al decorso dell’arco di tempo
previsto.